Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Dichiarare la Prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 23480 del 2024, offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del diritto processuale penale: le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un ricorso è viziato da genericità e manifesta infondatezza, si crea una barriera che impedisce al giudice di legittimità di esaminare questioni che altrimenti potrebbero essere rilevate d’ufficio, come la prescrizione del reato. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per aver opposto resistenza a un controllo di polizia. Nello specifico, l’imputato, alla guida di un’autovettura, invece di fermarsi all’alt intimatogli, aveva accelerato bruscamente, tentando di investire uno degli operanti, il quale era stato costretto a schivare il veicolo per non essere travolto. Successivamente, l’imputato era stato identificato grazie al modello e colore del veicolo e all’abbigliamento indossato.
Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi proposti non erano altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi privi di specificità e manifestamente infondati.
In particolare, la Corte ha ribadito che la condotta oppositiva era stata ampiamente provata e che la critica mossa in sede di legittimità era del tutto generica. Allo stesso modo, è stata considerata generica la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti, poiché la motivazione della Corte territoriale era immune da vizi. Quest’ultima aveva legittimamente negato il beneficio basandosi sull’assenza di elementi positivi di valutazione, in linea con l’orientamento giurisprudenziale formatosi dopo la riforma del 2008, secondo cui la sola incensuratezza non è più sufficiente.
Le Motivazioni della Cassazione
Il punto cruciale della decisione risiede nella cosiddetta “genetica inammissibilità” del ricorso. La Corte Suprema, richiamando consolidati principi espressi anche dalle Sezioni Unite, ha spiegato che quando un ricorso è affetto da vizi così gravi da renderlo inammissibile sin dall’origine, non si instaura un valido rapporto processuale.
Questa situazione impedisce al giudice di Cassazione di esercitare i propri poteri di cognizione, inclusa la possibilità di rilevare d’ufficio cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla sentenza di secondo grado. In sostanza, un ricorso palesemente infondato o generico non “apre la porta” a un riesame della vicenda, nemmeno per aspetti che, in condizioni normali, il giudice dovrebbe considerare.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso sono requisiti imprescindibili. Un’impugnazione presentata in modo generico o meramente ripetitivo non solo è destinata al fallimento, ma preclude anche la possibilità che la Corte di Cassazione possa dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Questa decisione serve da monito sulla necessità di un’attenta e rigorosa formulazione degli atti di impugnazione, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Se il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, la Corte non esamina il merito della questione. L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
La Cassazione può dichiarare la prescrizione del reato anche se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo la sentenza, la “genetica inammissibilità” del ricorso impedisce l’instaurarsi di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude alla Corte la possibilità di rilevare d’ufficio l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2008 (legge n. 125), il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per concedere le attenuanti generiche, essendo necessari ulteriori elementi o circostanze di segno positivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME con i qua contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzioNOMErio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il motivo con il quale si censura l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente risolte dai giudici di merito (v. pag. 3-4 con riferimento alla condotta oppositiva al contr consistita nell’accelerare, anziché fermarsi all’alt intimato, e nel tentativo di investimento d operante, costretto a schivare l’autovettura tanto da cadere a terra e alla certa identificazio dell’imputato in base al tipo e colore del veicolo e all’abbigliamento indossato all’atto della f e del controllo);
rilevato che anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa, che legittimamente giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, d legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo sta incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489);
considerato che la genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare di u l’estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado (Sez. U, 22/11/2000 n. 32, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U., 22/03/2005 n. 23428, COGNOME, Rv. 231164);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.