Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 25/05/1960
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i lette/sentite le conclusioni del PG I
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 giugno 2024, il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME condannato a pena detentiva, per ottenere l’applicazione provvisoria del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Il Magistrato di sorveglianza, inoltre, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano, per il prosieguo.
La difesa dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., anche in relazione all’art. 32 Cost. e agli artt. 2, 3 e 8 CEDU.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce vizio di motivazione della suddetta ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1quater, dell’ordinamento penitenziario, ha natura interinale e, pertanto, a simiglianza dell’analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell’esecuzione della pena, dall’art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l’applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Rv. 219175 01).
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2024.