Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta al Riesame del Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che, invece di contestare vizi di legittimità, cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quando un appello si trasforma in un tentativo di riesaminare il merito, la conseguenza è quasi sempre la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di ultima istanza.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue richieste erano finalizzate a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, in particolare il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione.
La difesa sosteneva che la pena inflitta fosse sproporzionata e che ci fossero i presupposti per una valutazione più mite della sua condotta. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tali richieste, motivando la propria decisione in modo dettagliato.
Il Giudizio della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Carenza di Presupposti
La Suprema Corte ha rapidamente archiviato il caso, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura prettamente procedurale: il ricorso non sollevava questioni di violazione di legge o vizi logici della motivazione, ma si limitava a sollecitare “diversi apprezzamenti del merito”.
Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una diversa valutazione delle prove o delle circostanze di fatto è un’attività preclusa in questa sede.
La Mancanza di Resipiscenza e la Congruità della Pena
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse correttamente escluso le attenuanti generiche. La motivazione era solida: mancavano “nitidi segnali di resipiscenza” da parte dell’imputato. Senza una prova concreta di pentimento, non era possibile concedere uno sconto di pena. Inoltre, la sanzione, sebbene superiore al minimo edittale, è stata giudicata congrua in considerazione della gravità della condotta, che aveva messo in pericolo l’incolumità di agenti e altri utenti della strada.
L’Impossibilità di Applicare Pene Sostitutive
Anche la richiesta di pene sostitutive è stata respinta. Per concedere tali misure alternative, il giudice deve formulare una “prognosi favorevole” sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni. Nel caso specifico, il quadro personologico e fattuale dell’imputato non permetteva di esprimere un giudizio positivo, rendendo impossibile l’applicazione di pene diverse dal carcere.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa dei fatti a lui più favorevole. Questo tipo di doglianza non rientra tra i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione.
L’ordinanza ribadisce che, a fronte di una motivazione coerente e completa da parte del giudice di merito, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella precedente. La decisione impugnata aveva adeguatamente spiegato perché non fossero riconoscibili le attenuanti e perché la pena fosse adeguata, chiudendo così ogni spazio a un possibile annullamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia conferma che per avere successo in Cassazione è indispensabile concentrarsi su specifici vizi di legittimità della sentenza. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice d’appello. È necessario dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore nell’applicazione della legge o da un’argomentazione manifestamente illogica.
Inoltre, il caso evidenzia l’importanza della condotta post-reato: l’assenza di un chiaro e tangibile pentimento (resipiscenza) costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento delle attenuanti generiche, rendendo più severo il trattamento sanzionatorio. La decisione finale è quindi una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le motivazioni proposte miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito della causa, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
Su quale base sono state negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dell’assenza di “nitidi segnali di resipiscenza” (chiari segni di pentimento) da parte del ricorrente. Inoltre, la pena è stata considerata congrua rispetto alla gravità del fatto, che aveva messo in pericolo la sicurezza pubblica.
Per quale motivo non sono state concesse le pene sostitutive?
Le pene sostitutive non sono state concesse perché, sulla base del profilo personale e dei fatti del caso, la Corte non ha potuto formulare una “prognosi favorevole” riguardo alla capacità dell’imputato di rispettare le prescrizioni associate a tali misure.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3574 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3574 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato a PALERMO il 07/01/1996
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i motivi sono volti a sollecitare diversi apprezzamenti del merito, precluso in questa sede, a fronte di una motivazione con cui è stato dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di nitidi segnali di resipiscenza, della congruità pena, peraltro poso superiore al minimo edittale, a fronte dell’esposizione a pericolo dell’incolumità di agenti e di utenti della strada, del quadro personologico e fattuale alla cui stregua non risultano applicabili pene sostitutive, non potendosi formulare una favorevole prognosi di ottemperanza alle relative prescrizioni;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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