Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21785 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 24/08/2002
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazioni
di legge in relazione agli artt. 62, primo comma, n. 4,
62-bis e 133 cod. pen., è
generico, avendo la sentenza spiegato che ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non
è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona
contro
la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto
de quo, valutazione non illogicamente incentrata, nella
sentenza, sull’entità del risarcimento, di non particolare modestia; quanto alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudicante, nel motivare il
mancato riconoscimento delle stesse, operi un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi,
rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti richieste (si veda, in particolare, pag. 3 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare e sulla non speciale tenuità del danno per la gravità della modalità della condotta minacciosa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.