Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21785 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazioni
di legge in relazione agli artt. 62, primo comma, n. 4,
62-bis e 133 cod. pen., è
generico, avendo la sentenza spiegato che ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non
è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona
contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto
de quo, valutazione non illogicamente incentrata, nella
sentenza, sull’entità del risarcimento, di non particolare modestia; quanto alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudicante, nel motivare il
mancato riconoscimento delle stesse, operi un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi,
rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti richieste (si veda, in particolare, pag. 3 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare e sulla non speciale tenuità del danno per la gravità della modalità della condotta minacciosa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.