Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COMITINI il 01/03/1957
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha
confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
Considerato che l’imputato, con il primo motivo proposto, censura la
predetta decisione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione poiché non è stato assolto per mancata commissione del fatto;
Ritenuto tale motivo, che peraltro si confronta solo in parte con le ragioni
sottese al provvedimento impugnato, reiterativo di analoghe censure già
congruamente disattese dalla Corte territoriale, laddove ha posto in rilievo che il ricorrente ha sempre condiviso la gestione dell’impresa con la sua compagna e
ha dato una procura a questa solo nel gennaio dell’anno 2013, quando la situazione della società fallita era ormai compromessa e i fatti distrattivi si erano
già verificati;
Considerato che, altrettanto congruamente, la decisione censurata ha evidenziato che l’imputato e la compagna hanno cercato, attribuendo la responsabilità dei fatti l’uno all’altra, di evitare la condanna;
Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 219 I. fa II;
Ritenuta anche sotto tale aspetto la decisione logicamente argomentata avendo riguardo all’ammontare delle somme distratte, pari ad oltre 167.000,00 euro, e al conseguente danno subito dalla massa dei creditori (pag. 3 della decisione impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025