Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è una Copia e la Condanna Diventa Definitiva
Un ricorso inammissibile in Cassazione rappresenta uno degli ostacoli procedurali più netti per chi cerca di ribaltare una condanna. Significa che l’impugnazione non supera nemmeno la soglia di ammissibilità per essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i contorni di questa pronuncia, soprattutto quando i motivi del ricorso si limitano a riproporre questioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Il Caso in Esame: Condanna per Spaccio e Appello
I fatti alla base della decisione riguardano un soggetto condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pena inflitta dalla Corte d’Appello di Torino era stata di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’eccessiva entità della pena inflitta.
La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato per garantirgli un trattamento sanzionatorio più mite.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto perentoria: i motivi presentati non erano altro che una riproduzione delle stesse argomentazioni già avanzate in appello. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva già fornito una risposta adeguata, logica e completa a tali censure.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono rivalutare i fatti. La Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto, non per sostituire la propria valutazione a quella, correttamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata. Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena erano stati giustificati sulla base di elementi concreti e negativi:
* Quantità e Tipologia delle Sostanze: L’imputato era stato trovato in possesso di cocaina ed eroina, per un totale rispettivamente di 2,19 e 8,8 dosi. La diversa natura delle sostanze è stata considerata un indice di maggiore pericolosità.
* Assenza di Elementi Positivi: Non erano emersi elementi favorevoli alla personalità dell’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena.
* Precedente Penale Specifico: L’imputato aveva già riportato una condanna per un fatto analogo, dimostrando una tendenza a delinquere e la non occasionalità della sua condotta.
Inoltre, la pena di otto mesi era stata ritenuta congrua, in quanto inferiore alla media edittale prevista per il reato contestato. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, afferma che una pena al di sotto di tale soglia non richiede una motivazione particolarmente analitica da parte del giudice.
Le Conclusioni
La pronuncia di ricorso inammissibile comporta conseguenze precise per il ricorrente. La condanna diventa definitiva e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il soccombente è tenuto a pagare le spese del procedimento. In aggiunta, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti di merito già esaminati e motivatamente respinti. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione delle argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena?
La decisione si è basata su elementi negativi specifici: la detenzione di diverse tipologie di droga (cocaina ed eroina), l’assenza di elementi positivamente valutabili, la non occasionalità della condotta e la presenza di una precedente condanna per un reato analogo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18791 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che entrambi i motivi del ricorso presentato da NOME COGNOME nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale stata confermata la sua condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, mediante quali sono stati censurati il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misur della pena, sono inammissibili, essendo riproduttivi dei corrispondenti motivi d’appello adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale; questa ha giustificato la conferma del trattamento sanzionatorio (peraltro inferiore alle med edittale e come tale non richiedente analitica o diffusa giustificazione, giustificazione, Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058, e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288), con il dato ponderale e la diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute a fine di spaccio (cocaina ed eroina, in quantitativi pari rispettivamente, a 2,19 dosi e a 8,8 dosi), e il diniego delle circostanze attenua generiche con l’assenza di elementi positivamente valutabili, oltre alla non occasionalità della condotta, avendo l’imputato riportato altra condanna per un fatto analogo: si tratt di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi ritenuti, in modo no manifestamente illogico, assorbenti nella valutazione di gravità della condotta e ne giudizio negativo formulato sul conto del ricorrente, non sindacabili sul piano del valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente