Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 04/03/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 22/05/2023, con la quale NOME è stata condanNOME alla pena di giustizia per i delitti alla stessa ascritti (artt. 99, 489, 477, 482, 56, 640, 648 cod.pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME che ha dedotto tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione agli artt. 84, 489, 494, 497-bis cod.pen.; le contestazioni di cui ai capi a) e b) si dovevano ritenere assorbite nell’ambito delle contestazioni di cui ai capi 1) e 2) di cui alla sentenza n. 2002 del 2020 in relazione alla quale era stata riconosciuta la continuazione rispetto ai fatti oggetto di imputazione. La ricorrente ha in particolare evidenziato come la condotta di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen. si doveva ritenere assorbita da quella di cui all’art. 497bis cod. pen., mentre la condotta di cui all’art. 494 cod.pen. si doveva ritenere assorbita in quella di cui all’art. 495 cod.pen.
2.2. GLYPH Violazione di legge penale e omessa motivazione in relazione agli art. 120 e 640 cod.pen.; contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito non si può ritenere ricorrente e perfezioNOME la condizione di procedibilità, essendo stata la querela presentata non dal soggetto danneggiato, ma dal soggetto ingannato, ovvero il direttore della filiale di banca presso la quale veniva presentato l’assegno per l’incasso.
2.3. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla mancata concessione della ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod.pen.; la Corte di appello, prescindendo dall’importo dell’assegno, ha basato la propria valutazione negativa sulla capacità a delinquere della ricorrente in modo non consentito.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre rilevare come i motivi proposti si caratterizzino per la loro oggettiva reiteratività, attesa la totale sovrapponibilità delle argomentazioni proposte in questa sede con i motivi di appello, in mancanza evidente di un confronto con la motivazione del Giudice di appello, resa in senso conforme al giudice di primo grado. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
Inoltre, per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugNOME, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l’appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando – come nel caso di specie risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, COGNOME, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664 -01). Dunque, la Corte di appello non solo ha adottato una decisione conforme al giudice di primo grado, ma ha anche concordato nell’analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. La sentenza di appello si salda, dunque, con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, atteso che i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite anche nella pronuncia di primo grado e ampiamente reiterate in questa sede (Sez. 2, n. 37295 del
12/06/2019, NOME, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01).
4. Il primo motivo di ricorso, oltre che totalmente reiterativo, è anche manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto, in modo immune da qualsiasi illogicità, richiamando il principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale non è configurabile un rapporto di specialità tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod.pen.) e quello di uso di atto falso (art. 489 cod.pen.), trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e uso) e tutelano beni giuridici diversi (affidabilità dell’identificazione personale e genuinità del documento) e che, pertanto, concorrono(Sez. 5, n. 3182 del 14/11/2018,COGNOME 23/01/2019,Rv. 2754 12-01). Il tema è stato specificamente affrontato anche quanto all’art. 494 cod. pen., con una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, nell’ambito della quale si è chiarito, in modo logico ed argomentato come l’art. 494 cod.pen. presupponga l’utilizzazione successiva alla contraffazione del documento, che costituisce un fatto ulteriore e autonomo rispetto alla condotta imputata ai sensi dell’art. 497-bis cod. pen. Anche in questo caso la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima – nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione
contraffatto – presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall’art. 497-bis cod.pen. (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270206 -01).
Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto meramente reiterativo, in assenza di confronto con la argomentata motivazione della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato. In tal senso, occorre considerare come sia stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di truffa la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, che al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi del medesimo reato (Sez. 2, n. 15314 del 07/02/2024, Colonna, Rv. 286234-01).
Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto chiaramente volto a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in mancanza di reale confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello sul punto, che ha richiamato non solo l’oggettiva consistenza dell’assegno non trasferibile oggetto di ricezione da parte della ricorrente, ma anche una serie di ulteriori elementi significativi della particolare intensità ed offensività della condotta posta in essere che non hanno consentito il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024.