Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21955 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 26/04/1965
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Clienti NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la responsabilità per il reato di cui all’a Regionale siciliana 71/78, comma 1, e.1, 10, comma 1 lett.e.1, 10, comma 1, lett. a e 44 lett. d.P.R. 380 del 2001 perché, in qualità di proprietario/committente dei lavori edili eseguiti pr l’immobile sito in Catania, alla INDIRIZZO in assenza del necessario titolo abili all’edificazione, realizzava opere abusive (capo a), per il reato di cui agli artt. 64,65,71,72 380 del 2001 perché, nella qualità suindicata, realizzava le opere in cemento armato e da ultimo, per il reato di cui all’art. 95, in relazione agli artt. 93 e 94 T.U. Edilizia perché ometteva avviso alle autorità competenti delle opere di cui al capo a.
Con un primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza della motivazione in ordine alla richiesta formulata in appello di assoluzione dai reati ascritti al ricorrente.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato posto che vi sarebbero 300 giorni di sospensione del cors della prescrizione in luogo degli 823 giorni, erroneamente computati dalla Corte di appello pertanto, il reato sarebbe prescritto.
Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver negat l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen..
Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione de riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindac in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che all’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanat avanzata dal Cliente, il Comune di Catania, a distanza di circa 5 anni, non ha dato alcun seguito difettando i presupposti previsti dalla legge per ottenere il suddetto permesso in quanto l’ill è consistito nella realizzazione di un piano in sopraelevazione che ha comportato un aumento di volumetria tale da essere qualificato intervento di nuova costruzione, espressamente subordinato al rilascio del permesso di costruire, avendo peraltro utilizzato cemento armato così integrando anche le violazioni di cui ai capi b) e c) dalla rubrica. Dalle cadenze motivazio della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanzi avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla bas apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illog perciò insindacabili in questa sede.
Quanto al secondo motivo di ricorso, giova osservare che i termini di prescrizione spireranno in data 07/03/2025
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attesi gli 823 giorni di sospensione correttamente computati dalla Corte di a p pe I lo, t, 4,,,s2
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Parimenti iryondato e l terzo motivo di appello, avendo la Corte di appello correttament escluso la particolare tenuità del fatto attese le dimensioni dell’abuso (comportante
realizzazione di una nuova volumetria per circa 70 mq) nonché l’impossibilità di sanare, ex post l’irregolarità edilizia, considerato che la difesa ha provveduto ad esibire la richi
regolarizzazione presentata all’ente.
Quanto al quarto ed ultimo motivo, giova osservare che, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza
di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu
2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è
sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,
283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili .dagli atti, essendo sufficiente il riferiment
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a p di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interes (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all’assenza di elementi posi valorizza bili.
Rilevato . che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente