Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 09/12/1992
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione
di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica del reato presupposto, sono manifestamente infondati;
che, invero, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la
consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023,
COGNOME, Rv. 284522 – 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME Rv.
277334- 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 01), secondo cui, ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la
consumazione di un altro reato, non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto poiché la provenienza delittuosa della
res può desumersi
attraverso prove logiche;
che, nella specie, i giudici del merito hanno valorizzato la provenienza
delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio, essendo del tutto irrilevante, ai fini dell’affermazione circa la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis
cod. pen., la correttezza della qualificazione giuridica del delitto presupposto ai sensi dell’art. 640 cod. pen. ovvero dell’art. 640-ter cod. pen.;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, sul dolo, non è consentito in questa sede, in quanto tende alla rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni concettuali estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01);
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla prova della consapevolezza circa la provenienza delittuosa per l’assenza di una causa legittimante il trasferimento del denaro con contestuale messa a disposizione del conto per il trasferimento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025.