Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTA, nata ad Adrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti; letta la memoria e le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio del motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale dell’attribuito reato di truffa (primo motivo), della circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa” (secondo motivo) e della circostanza aggravante dell’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (terzo motivo), prospettando anche un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed
eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, S n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni de convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai della dichiarazione della sussistenza del reato contestato e delle due contestate circostanze aggravanti (si vedano, in particolare: le pagg. 3-4 sugli artifici e raggiri posti in essere dall’imputata; le pagg. 4-5 sull’evidente debolezza psichica della persona offesa, del quale l’imputata aveva approfitt la pag. 5 sulla rilevante gravità del danno di C 8.150,00 cagionato alla per offesa, indotta, secondo le sue attendibili dichiarazioni, mediante artifici e a consegnare la suddetta somma all’imputata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione d spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c COGNOME NOME, che si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di leg
Così deciso, in data 16 aprile 2024.