Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità che sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni inattendibili della persona offesa circa la ricostruzione dei fatti e sulla errata valutazione delle immagini di videosorveglianza.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare: a) l’escussione dibattimentale della persona offesa che ha visto un soggetto con il volto coperto prelevare la bicicletta di sua proprietà e poi un altro soggetto alla guida del ciclomotore Aprilia Scarabeo che attendeva il complice; b) le immagini di videosorveglianza visionate dalla p.g. che individuavano come conducente del ciclomotore il COGNOME; c) l’orario riportato nelle immagini estratte, pur essendo in ritardo di 48 minuti rispetto all’ora effettiva, risultava compatibile con quello del furto; d) l descrizione degli abiti dell’autore del furto e del suo complice effettuata dalla persona offesa era coincidente con le immagini di videosorveglianza ritraenti i due soggetti a bordo del ciclomotore.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.