Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZHALE( LIBANO) il 12/06/1964
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 42988/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria e le conclusioni della parte civile NOME COGNOME in data 19 marzo 2025 ;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità, dal momento che tende ad una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall’individuazione di specifici travisamenti, non confrontandosi con la puntuale e logica motivazione del giudice di merito in ordine alla consapevolezza della ricorrente della falsità di quanto denunciato (cfr. sent. appello, pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell’ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 04/04/2025