Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando un appello si limita a proporre una personale ricostruzione degli eventi, senza individuare vizi di legge nella sentenza impugnata, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sua colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e la valutazione della Corte d’Appello
L’appellante ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Una critica alla motivazione della sentenza di secondo grado, proponendo una propria personale ricostruzione e interpretazione dei fatti. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nella valutazione delle prove.
2. Una contestazione specifica sulla valutazione degli elementi probatori che, secondo l’accusa, dimostravano l’esistenza di una florida attività di spaccio. In particolare, si contestava il valore probatorio attribuito alle modalità, alla quantità di stupefacente, al denaro e agli strumenti per il confezionamento rinvenuti.
La Corte d’Appello aveva invece ritenuto che l’insieme di questi elementi (droga, denaro, materiale per il confezionamento) fosse una prova schiacciante dell’esistenza di una consolidata attività di traffico illecito.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono i limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato chiaramente le ragioni della loro decisione.
In primo luogo, il primo motivo di ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere una ‘rivalutazione del merito’. L’imputato non ha evidenziato errori logici o giuridici ‘manifesti’ nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a offrire una versione alternativa dei fatti. La Cassazione, tuttavia, non è un ‘terzo giudice’ che può riesaminare le prove, ma un organo che valuta unicamente la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
In secondo luogo, riguardo alla valutazione delle prove, la Corte ha stabilito che i giudici d’Appello avevano operato correttamente. La valorizzazione congiunta delle modalità operative, della quantità e qualità dello stupefacente, del denaro contante e degli strumenti di confezionamento era stata logica e coerente nel dimostrare l’esistenza di una vera e propria attività di spaccio, non di un episodio isolato. Di conseguenza, anche questo motivo è stato ritenuto infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. Un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (violazione di legge) o su vizi logici evidenti e macroscopici della motivazione, non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza, si limitava a proporre una personale ricostruzione e interpretazione dei fatti. Questa attività, definita ‘rivalutazione del merito’, non è permessa davanti alla Corte di Cassazione.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti per provare l’attività di spaccio?
I giudici hanno ritenuto che la combinazione di diversi elementi fosse una prova sufficiente: le modalità e i mezzi utilizzati, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente, nonché il rinvenimento di denaro e di strumenti per il confezionamento delle dosi. L’insieme di questi fattori dimostrava l’esistenza di una florida e continuativa attività di traffico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 29/06/1968
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
Il ricorso si dilunga quanto al primo motivo in una personale ricostrinione e interpretazione dei fatti e come tale, non individuando passaggi motiva;Honali “manifestamente” viziati e tantomeno le ragioni di un tale evidente vizio, si iduce ad una prospettazione rivalutativa del merito, come tale inammissibile in cuesta sede.
Quanto al secondo motivo i giudici correttamente hanno valorizzato le mocl3lità i mezzi e la qualità e quantità dello stupefacente evidenziando alla ilIC.2 dei complessivi rinvenimenti, riguardanti anche denaro e strumenti di confezionarriento, la sussistenza di una florida attività inerente il traffico di stupefacenti.
tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib ft , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del[Em spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.