Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a chiedere una nuova valutazione delle prove, il suo esito è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per violenza privata, offre un chiaro esempio dei limiti invalicabili del giudizio di Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, pur riformando parzialmente la pena, aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di violenza privata, previsto dall’art. 610 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione tramite il suo legale di fiducia, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
La Questione del Ricorso inammissibile
Il fulcro della questione non risiede tanto nel merito del reato di violenza privata, quanto nella natura stessa del motivo di ricorso presentato. L’imputato, infatti, ha basato la sua intera difesa su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, che però, all’atto pratico, si traducevano in una richiesta di riconsiderare gli elementi di prova già valutati dalla Corte di Appello. Si chiedeva, in sostanza, alla Suprema Corte di effettuare una ‘rilettura’ dei fatti per giungere a conclusioni diverse e più favorevoli all’imputato. Questo approccio ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, con una motivazione chiara e precisa, ha respinto il ricorso. Ha sottolineato che la sua funzione non è quella di un giudice di terzo grado che può riesaminare i fatti, ma quella di ‘giudice di legittimità’. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza cadere in vizi giuridici.
La Cassazione ha chiarito che chiedere una diversa valutazione delle risultanze processuali esula completamente dai suoi poteri. Citando consolidati orientamenti delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici, come nel caso di specie, il convincimento del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, mirava a un giudizio di fatto che non compete alla Corte regolatrice.
Le Conclusioni: la Decisione e le sue Implicazioni
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: in primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali; in secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di ammissibilità.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (errori nell’applicazione delle norme, vizi logici della motivazione) e non su tentativi di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. In caso contrario, l’esito non sarà l’assoluzione, ma una dichiarazione di inammissibilità con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione degli elementi di prova, un’attività che rientra nella competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello) e non in quella della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘giudice di fatto’?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove come testimonianze o documenti per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro. Il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, ovvero controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/09/1967
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, nel riformare la pronunzia in punto di trattamento sanzionatorio complessivo, ha per il resto confermato la condanna in ordine al reato di cui all’art. 610 cod. pen.
Letta la memoria pervenuta in data 24 febbraio 2025 nell’interesse del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di violenza privata – è unicamente volto ad una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani).
Nella specie il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il corfTliere estensore