Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti non si Ridiscutono
Con l’ordinanza n. 15275 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per furto aggravato, chiarendo che non è possibile chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti.
Il Caso: Un Appello contro la Doppia Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dal fatto di aver commesso il reato su beni presenti in uffici pubblici. L’imputato, dopo aver ricevuto una sentenza di condanna sia in primo grado che in appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, tentando di ribaltare l’esito del processo.
La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo solido e coerente il quadro probatorio a suo carico. Questa ‘doppia conforme di condanna’ ha costituito un presupposto fondamentale per la successiva decisione della Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Assenza di prove valide: Il ricorrente sosteneva che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza.
2. Errata valutazione delle aggravanti: Il secondo e terzo motivo contestavano la sussistenza delle aggravanti, come la violenza sulle cose e la recidiva, riproponendo di fatto questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha analizzato attentamente i motivi, giungendo a una conclusione netta e in linea con il suo consolidato orientamento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni tecniche, tutte riconducibili ai limiti intrinseci del suo ruolo di giudice di legittimità.
Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato considerato una mera ‘doglianza in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non ha lamentato una violazione di legge, ma ha chiesto alla Corte di riconsiderare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, il cui compito non è rifare il processo, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
La ‘Doppia Conforme’ e la Genericità dei Motivi
I restanti motivi sono stati giudicati riproduttivi di censure già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non conteneva una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse difese. Questa genericità rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La presenza di una ‘doppia conforme di condanna’ rende ancora più arduo scardinare la ricostruzione fattuale, che si presume ormai consolidata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione logica, non su un generico dissenso rispetto all’esito dei giudizi di merito. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte erano ‘doglianze in punto di fatto’, ossia miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, i motivi erano ripetitivi di questioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa ‘doppia conforme di condanna’?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello sono giunti alla medesima conclusione di colpevolezza. Questa circostanza rafforza la ricostruzione dei fatti e rende più difficile contestarla efficacemente davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEFALU il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’asser za di “alcuna valida prova” in merito alla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità’, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (cfr. pagg. 1 e 3);
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono riproduttivi di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 sull’elemento oggettivo del reato; pag. 3 sulla aggravante della violenza sulle cose; pag. 4 sulla aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; pag.4 sulla recidiva);
Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024