Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare le Prove
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte, è cruciale comprendere i limiti del suo intervento. Il caso analizzato si conclude con la dichiarazione di un ricorso inammissibile, poiché l’appellante chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte d’Appello per il reato di furto in abitazione, aggravato e commesso in concorso con altre persone, ai sensi degli articoli 110, 624-bis e 625 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo alla non corretta valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Il suo compito non è quello di stabilire se i giudici dei gradi precedenti abbiano “valutato bene” o “valutato male” le prove, ma solo se abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e se la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso sollevato dall’imputato era interamente volto a “prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In altre parole, la difesa chiedeva alla Cassazione di fare ciò che per legge non può fare: sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dal giudice di merito.
Questo tipo di richiesta è considerato “estraneo al sindacato di legittimità”. Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto (error in iudicando) e sul rispetto delle regole processuali (error in procedendo). Non può, invece, riesaminare le prove per giungere a una diversa ricostruzione storica dei fatti. Pertanto, un ricorso basato esclusivamente sulla critica alla valutazione delle prove, senza evidenziare una manifesta illogicità della motivazione, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Conclusioni: Limiti e Funzioni del Giudizio di Legittimità
Questa pronuncia riafferma con chiarezza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per chi si appresta a presentare un ricorso in Cassazione, è fondamentale concentrarsi su questioni di pura legalità: la violazione di una legge, l’errata interpretazione di una norma, un vizio procedurale o una motivazione palesemente illogica o del tutto assente. Tentare di ottenere un “terzo grado di giudizio” sui fatti è una strategia processuale perdente, che porta non solo alla reiezione del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove di un processo?
No, il provvedimento chiarisce che non è consentito in sede di legittimità chiedere una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, in quanto tale attività è estranea al sindacato della Corte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto, relativo a un vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, mirava a una riconsiderazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24692 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 – bis secondo e terzo comma in relazione all’art. 625 n.5 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024