Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31467 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NATALE nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen.;
Letta la memoria del difensore della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di legg in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste perché la condanna è fondata esclusivamente sul racconto della parte civile, inattendibile e privo di riscontri – no consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto d fatto; il Collegio, infatti, accede all’esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, seco cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deg elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice d merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
All’esito odierno del giudizio non consegue, invece, la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, giacché il difensore di quest’ultima non h svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a chiedere l’inammissibilità del ricorso, se formulare alcuna specifica riflessione sul concreto della vicenda sub iudice. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura c risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.