Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i suoi limiti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22711/2024, ha fornito un’importante lezione sui confini del proprio operato, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo, ancora una volta, la distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il caso riguardava un imputato condannato per rapina impropria che, attraverso il suo ricorso, cercava di ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto. Questa pronuncia è un’occasione preziosa per comprendere perché non è possibile chiedere alla Suprema Corte di ‘riscrivere’ la storia processuale.
I Fatti del Processo e la Condanna per Rapina Impropria
Un individuo è stato condannato nei primi due gradi di giudizio, dalla Corte d’Appello di Bologna, per il reato di rapina impropria. Non condividendo la qualificazione giuridica attribuita ai fatti, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere interpretati diversamente e, di conseguenza, inquadrati in una fattispecie di reato differente.
Il Ricorso in Cassazione e la sua inammissibilità
Il ricorrente, nel suo unico motivo, non ha lamentato una violazione di legge o un errore procedurale, ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. In pratica, ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e le circostanze del caso per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questa strategia processuale, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità.
I Limiti della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non di riesaminare le prove. Come sottolineato nell’ordinanza, è precluso alla Cassazione effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che sono a fondamento della decisione. La valutazione delle prove è, e rimane, una prerogativa esclusiva dei giudici di merito, ovvero del Tribunale e della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato, richiamando anche una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997). I giudici hanno spiegato che la richiesta del ricorrente non rientrava tra i poteri della Corte. L’imputato stava cercando di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, utilizzando criteri diversi da quelli, ritenuti logici e giuridicamente corretti, adottati dalla Corte d’Appello. Respingendo le medesime doglianze già presentate in appello, il giudice di secondo grado aveva già esplicitato in modo esauriente le ragioni del suo convincimento. Pertanto, non essendoci vizi di legittimità, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere attentamente formulati per attaccare la sentenza su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione nei limiti consentiti), senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento fattuale operato nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, con il suo unico motivo, non ha lamentato un errore di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione e una ricostruzione alternativa dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione ma esclusivamente al giudice di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ dei fatti?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare le prove (testimonianze, documenti, etc.) per decidere se i fatti si sono svolti in un modo piuttosto che in un altro. Il suo ruolo è limitato a controllare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina impropria;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazion ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legi perché tende ad ottenere un’alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito (per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, R 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente