Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un imputato condannato per lesioni aggravate che, nel tentativo di ribaltare la decisione, ha presentato motivi di ricorso che esulavano dalle competenze della Suprema Corte. Analizziamo insieme perché l’impugnazione è stata respinta e quali principi fondamentali del nostro sistema processuale sono stati riaffermati.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato in primo grado dal Tribunale di Castrovillari per il delitto di lesioni aggravate, vedeva confermata la sua condanna dalla Corte di Appello di Catanzaro. Non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi al suo difensore di fiducia per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Un Tentativo di Rilettura dei Fatti
Il ricorrente basava la sua difesa su due principali motivi:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Si contestava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua colpevolezza. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti era errata.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge sulle aggravanti: Si lamentava un errore nella valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
Entrambi i motivi, tuttavia, miravano a un unico obiettivo: ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10048/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha definito il primo motivo ‘manifestamente infondato’. Ha sottolineato che la Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rianalizzare le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Qualsiasi tentativo di proporre una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, come fatto dal ricorrente, è destinato a scontrarsi con l’inammissibilità. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Secondo Motivo: Genericità delle Censure
Anche il secondo motivo, relativo alle circostanze aggravanti, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che le critiche del ricorrente non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, risultando generiche e non idonee a evidenziare un vizio logico o giuridico.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano sulla riaffermazione del proprio ruolo. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, i quali hanno il compito di ascoltare i testimoni, analizzare i documenti e ricostruire la dinamica degli eventi. Il controllo della Cassazione si limita alla coerenza logica e alla correttezza giuridica del ragionamento seguito dai giudici precedenti. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi, ogni ulteriore discussione sui fatti è stata preclusa, portando inevitabilmente a un rigetto per inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza dei Limiti Funzionali della Cassazione
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto o su vizi logici evidenti e macroscopici della motivazione, non su una diversa interpretazione delle prove. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti dal ricorrente miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non può compiere una ‘rilettura’ dei fatti?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per formulare un proprio convincimento sulla dinamica degli eventi. Il suo ruolo è limitato a controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 20 giugno 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Castrovillari per il delitto di lesioni aggravate di cui agli artt. 582, 58 e 585 cod. pen.;
Letta la memoria del 22 gennaio 2024 del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente.
Considerato che il primo motivo – con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità – è manifestamente infondato e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza immune da vizi logici.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consiglere estensore
Il Presidente