Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza n. 2973 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso inammissibile si limita a riproporre le stesse doglianze dell’appello e a sollecitare una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze per chi li oltrepassa.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado, confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari), per i reati di cui all’art. 583-quinquies del codice penale e all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, relativi a lesioni personali e porto d’armi o oggetti atti ad offendere.
L’imputato, non rassegnato alla decisione dei giudici di merito, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, contestava il modo in cui i giudici avevano ricostruito i fatti e valutato le prove.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che chiariscono la funzione e i poteri della Corte di Cassazione.
I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e respinti in sede di appello. Inoltre, le censure miravano a ottenere una “non consentita ricostruzione dei fatti”, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli, logicamente e giuridicamente corretti, adottati dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo netto le ragioni dell’inammissibilità, richiamando principi consolidati in giurisprudenza.
La Pedissequa Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo punto critico del ricorso era la sua natura ripetitiva. Presentare in Cassazione le stesse identiche questioni già esaminate e rigettate in Appello, senza introdurre nuove critiche specifiche alla motivazione della sentenza di secondo grado, rende il ricorso privo di fondamento. È necessario che il ricorso contesti in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata, non che si limiti a riproporre un dissenso generico.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti in Cassazione
Il secondo e cruciale motivo di inammissibilità riguarda la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte Suprema non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non effettuare una nuova valutazione delle prove o una “rilettura” degli elementi di fatto. Come ribadito citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la valutazione del materiale probatorio è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Tentare di ottenere dalla Cassazione un diverso apprezzamento dei fatti è un’operazione non consentita dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strada per la Cassazione è stretta e richiede un approccio tecnico-giuridico preciso. Non è sufficiente essere in disaccordo con l’esito dei primi due gradi di giudizio. Per avere successo, il ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso inammissibile, basato sulla speranza di una nuova e più favorevole valutazione delle prove, non solo non verrà accolto, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità della sentenza d’appello, si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte e chiedeva una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti riservati esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per i reati di cui agli artt. 583-quinquies cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975;
che l’unico motivo – con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 82 e 83 cod. pen., e il vizio di motivazione – è inammissibile, perché, oltre a essere basato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tendono a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 14 e 15 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.