Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non può Rileggere i Fatti
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un errore comune è pensare di poter ottenere un terzo processo, una nuova valutazione delle prove. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una simile impostazione, ribadendo la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il caso: dalla condanna per furto al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato, confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello. Non ritenendo giusta la qualificazione del fatto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: la presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito e l’errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, non si sarebbe trattato di furto, ma di appropriazione di un oggetto smarrito, un reato meno grave.
In sostanza, l’imputato ha cercato di offrire alla Suprema Corte una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita nelle sentenze precedenti, sperando in una “rilettura” degli elementi di prova.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice del fatto”. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove, valutare la credibilità dei testimoni o decidere quale, tra più ricostruzioni possibili, sia la più plausibile.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: i limiti del giudizio di legittimità
Le motivazioni della Corte sono chiare e si pongono nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, citando una nota sentenza delle Sezioni Unite. I giudici hanno spiegato che un motivo di ricorso non è consentito quando “pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito”.
Chiedere alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete esula dai suoi poteri. La valutazione degli elementi di prova è riservata in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Finché la motivazione di quest’ultimo è logica, coerente e priva di vizi giuridici, la Corte di Cassazione non può intervenire, anche se una diversa valutazione dei fatti sarebbe stata astrattamente possibile.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano spiegato in modo esauriente perché ritenevano che si trattasse di furto di un cellulare e non di appropriazione di un oggetto smarrito. Tentare di rimettere in discussione questo convincimento in Cassazione è un’operazione non permessa dalla legge.
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Non può trasformarsi in un appello mascherato. Proporre una semplice “lettura alternativa” delle prove raccolte è una strategia destinata al fallimento e comporta, oltre alla conferma della condanna, anche ulteriori sanzioni economiche. È essenziale, quindi, che l’analisi legale prima di un ricorso si concentri esclusivamente sui profili di legittimità, unico terreno sul quale la Corte di Cassazione può e deve intervenire.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove o gli elementi di fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione dei giudici precedenti, non condurre un nuovo processo.
Qual è la differenza tra un motivo di ricorso ammissibile e uno inammissibile?
Un motivo è ammissibile se denuncia un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza. È un ricorso inammissibile se, come in questo caso, si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11837 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AFRAGOLA il 09/05/1956
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 38860/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato.
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – con cui si lamenta mancanza di motivazione ed errata qualificazione del fatto – sono inammissibili perché fautori di una ricostruzio alternativa in fatto. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazion Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651, Scibe’) deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte d legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Cor cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguat valutazione delle risultanze processuali».
Considerato che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giud merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragion suo convincimento circa l’addebitabilità al prevenuto del furto del cellulare e non già della mer appropriazione di cosa smarrita.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
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Il Presidente