Ricorso Inammissibile: La Cassazione non può Rivalutare i Fatti
Un’imprenditrice, già condannata in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva, ha visto il suo tentativo di contestare la sentenza infrangersi contro i principi fondamentali del nostro sistema giudiziario. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, riaffermando con forza un concetto cruciale: il suo ruolo non è quello di riscrivere la storia dei fatti, ma di garantire la corretta applicazione della legge. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti e le funzioni del giudizio di legittimità.
Il Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imprenditrice per il grave reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, la difesa ha deciso di giocare l’ultima carta, presentando un ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti avessero errato nella valutazione delle prove.
I Motivi del Ricorso: Una Tentata Rilettura dei Fatti
Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi principali. Con il primo, la difesa lamentava una presunta mancanza di motivazione da parte della Corte d’Appello, accusandola di aver confermato la condanna senza un’adeguata analisi delle risultanze processuali. In pratica, si proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, più favorevole all’imputata. Il secondo motivo, più tecnico, denunciava una violazione di legge e un’ulteriore omissione di motivazione, ma finiva per riproporre le stesse argomentazioni del primo.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale penale, che distingue nettamente il giudizio di merito (primo grado e appello) dal giudizio di legittimità (Cassazione).
Il Limite della Corte di Cassazione
I giudici hanno chiarito che la richiesta di rivalutare gli elementi probatori per giungere a conclusioni diverse da quelle del giudice di merito è una pretesa che esula completamente dai poteri della Cassazione. Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 22242/2011), la Corte ha ribadito che non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado. Presentare una prospettazione diversa e più adeguata secondo la difesa non integra un vizio di legittimità, ma un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto.
La Genericità del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, in parte per la sua genericità e indeterminatezza, non rispettando i requisiti formali richiesti dalla legge (art. 581 c.p.p.), e in parte perché si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già respinte, mascherando una critica sulla ricostruzione fattuale sotto la veste di una violazione di legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta demarcazione dei ruoli all’interno del sistema giudiziario. La Corte di Cassazione ha il compito di vigilare sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto, non di riesaminare le prove. Quando un ricorso, pur lamentando formalmente vizi di legge, mira in sostanza a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, esso travalica i confini del giudizio di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile. La logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata chiude le porte a qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento fattuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può consistere in una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali. Per avere successo, un ricorso deve individuare specifici e concreti vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché la ricorrente chiedeva alla Corte di rivalutare le prove e i fatti del caso, proponendo una ricostruzione alternativa. Questo compito è di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado) e non rientra nei poteri della Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo?
La Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”, il che significa che non riesamina i fatti, ma si assicura che i tribunali inferiori abbiano applicato correttamente la legge e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11860 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11860 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 15/06/1943
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg 39157/24 -Udienza del 26 febbraio 2024 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta mancanza di motivazione poiché la Corte di appello avrebbe confermato la responsabilità dell’imputata senza vagliare adeguatamente le risultanze probatorie – è inammissibile perché fautore di una ricostruzione alternativa in fatto. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Rv. 249651, Scibe’) deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trar proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Cor cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali».
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui lamenta violazione di legge e omessa motivazione – in parte è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in parte si limita a riproporre le stesse argomentazioni post a base del primo motivo di ricorso, propugnando nuovamente la medesima ricostruzione in fatto adeguatamente sconfessata dalla decisione avversata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigliere –NOME
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Il Presidente