Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15592 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti di un’impugnazione e le ragioni che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguardava un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale che ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione delle prove dalla Suprema Corte.
Il Percorso Giudiziario
I fatti alla base del procedimento vedono un cittadino condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari, la quale ha esaminato approfonditamente gli elementi di prova e le testimonianze raccolte durante il processo.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Il suo unico motivo di ricorso, tuttavia, si è concentrato nel tentativo di proporre una versione alternativa della vicenda, basata su una differente interpretazione degli elementi probatori.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano vizi di legittimità della sentenza impugnata (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi procedurali), ma miravano unicamente a una ‘non consentita rilettura degli elementi probatori’.
In altre parole, l’appellante non ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse violato la legge, ma che avesse ‘sbagliato’ a valutare i fatti. Questo tipo di doglianza è precluso in sede di Cassazione, il cui compito non è decidere ‘chi ha ragione’ nel merito, ma assicurare che il processo si sia svolto nel rispetto delle regole e che la legge sia stata interpretata correttamente.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il controllo di legittimità. I giudici della Suprema Corte hanno osservato che la Corte d’Appello era pervenuta alla sua decisione attraverso una ‘valutazione globale di tutte le prove acquisite’ e con un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’.
Di fronte a una motivazione così strutturata e coerente, non vi è spazio per una censura in sede di legittimità. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato realmente con la logica della sentenza impugnata, ma ha semplicemente cercato di sostituire la valutazione del giudice con la propria. Questo tentativo trasforma il ricorso in un’inammissibile richiesta di un terzo grado di giudizio nel merito, ruolo che non compete alla Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto. Un ricorso basato esclusivamente su una diversa interpretazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le conseguenze di tale esito non sono banali: oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Ciò sottolinea la necessità di un’attenta e ponderata valutazione prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non è permessa in sede di Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e delle norme procedurali da parte dei giudici dei gradi precedenti. Non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15592 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40904/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nell’unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 4-5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024