Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale italiana: la distinzione netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un imputato chiede alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione delle prove, si scontra inevitabilmente con i limiti intrinseci del suo mandato.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per il delitto di falso ideologico in atto pubblico, commesso in concorso e aggravato dalla recidiva. La decisione veniva successivamente confermata in secondo grado dalla Corte di Appello competente.
Nonostante la doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta nullità della sentenza d’appello per erronea applicazione della legge penale e per totale assenza di motivazione.
La Questione Sollevata: una Richiesta di ‘Rilettura’ dei Fatti
Il cuore del ricorso non verteva su una presunta violazione di legge in senso stretto, quanto piuttosto sulla richiesta, più o meno velata, di una rivalutazione complessiva degli elementi di fatto che avevano portato alla sua condanna. L’imputato, in sostanza, invitava la Corte di Cassazione a riesaminare le prove e a giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Questa strategia processuale si è rivelata la causa diretta della pronuncia di inammissibilità, poiché si pone in diretto contrasto con la funzione istituzionale della Corte Suprema.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, citando in particolare una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997). Il principio cardine ribadito è che il giudizio di legittimità esula dai poteri di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione delle prove, la ricostruzione della dinamica degli eventi e l’accertamento delle responsabilità sono attività riservate in via esclusiva al giudice di merito.
La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può rifare il processo. Il suo compito è unicamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e di controllare la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza mai poter entrare nel merito delle scelte valutative operate nei gradi precedenti.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è divenuta definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito: un ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo, e non consentito, esame dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione degli elementi di fatto, un’attività che è riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Risposta: Significa che la Corte non riesamina le prove o i fatti del processo, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Risposta: La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare Tribunale di Bergamo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., aggravato dalla recidiva infra -quinquennale;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e totale assenza di motivazione, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente