Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza in data 27/11/2018 del Tribunale di Palermo, escludendo la circostarza aggravante di cui all’attuale 416-bis.1 cod. pen., così rideterminando la pena per il reato di tentativo di estorsione.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ciò premesso, va rilevato come l’unico motivo di ricorso sollevi questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intese a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato in ordine al reato ascrittogli (dichiarazioni persona offesa, testimonianza NOME COGNOME, esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali).
Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente