Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rileggere i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso mira a una nuova valutazione delle prove, il suo esito è segnato: sarà un ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a un tentato furto e alla presunta desistenza volontaria, offre un chiaro esempio di quali siano i limiti dell’appello alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto in abitazione. La condanna includeva anche l’assorbimento di un altro reato, quello di danneggiamento di beni culturali, previsto dall’art. 518-duodecies del codice penale.
Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Firenze, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: il mancato riconoscimento dell’istituto della desistenza volontaria. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel non applicare l’art. 56, comma 3, del codice penale, che avrebbe escluso la punibilità per il tentativo.
Il Motivo del Ricorso e perché è un Ricorso Inammissibile
Il cuore dell’argomentazione difensiva era che la Corte d’Appello avesse interpretato male i fatti, giungendo a una conclusione errata sulla volontarietà dell’interruzione dell’azione criminosa. La difesa ha quindi chiesto alla Corte di Cassazione, di fatto, di riconsiderare le circostanze e di dare una lettura diversa degli eventi.
Tuttavia, questo tipo di richiesta si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte Suprema non è un “super giudice” che può riesaminare le prove, ascoltare di nuovo i testimoni o, in generale, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una diversa ricostruzione fattuale conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha rigettato il ricorso in modo netto. I giudici hanno spiegato che la doglianza dell’imputato, pur presentata come una “violazione di legge”, mirava in realtà a “ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da vizi logici e giuridici e che le ragioni della condanna erano state esplicitate chiaramente. Richiamando un consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 6402/1997), la Cassazione ha ribadito che esula dai suoi poteri quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione delle prove è, e resta, una prerogativa esclusiva del giudice di merito.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un’importante lezione pratica sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata da un tribunale per sperare di ribaltare la sentenza in sede di legittimità. È necessario dimostrare che il giudice di merito ha commesso un errore nell’applicazione della legge o che la sua motivazione è palesemente illogica o contraddittoria.
In questo caso, non avendo riscontrato tali vizi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per l’imputato, ciò ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’imputato non ha lamentato un errore di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti del caso. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione, che svolge solo un controllo di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ dei fatti?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove (documenti, testimonianze, etc.) per formare un proprio convincimento diverso da quello dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza è stata la conferma definitiva della condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37310 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME (alias NOME) ricorre avverso la fiC.442e sentenza della Corte di Appello di 1=21 che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione riconosciuto in esso assorbito quello di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, innbrattannento e uso illecito di beni culturali o paesaggistico di cui all’art. 518-duodecies cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge l’insufficienza e la contraddittorietà motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria di cui all’art. 56, comma 3, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.