Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 dicembre 2022, con la quale è stata confermata la pronuncia condanna emessa il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia. Con la sentenza confermata in appello, l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen per essersi impossessato, pre effrazione, di un’autovettura parcheggiata in strada ed esposta per necessità pubblica fede. Per questo reato, NOME è stato condannato alla pena di mesi sei reclusione ed C 154 di multa.
Il ricorrente invoca l’applicazione del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 sotto duplice profilo. Chiede, infatti, che sia dichiarata l’improcedibilità del reato per della querela – che, a seguito della modifica dell’art. 624 cod. pen, introdot citato decreto, è necessaria per i furti come quello oggetto del procedimento chiede anche l’applicazione di una delle pene sostitutive previste dall’art. 20 bis cod. pen. In tesi difensiva, dunque, la sentenza impugnata sarebbe viziata per non esse stato consentito all’imputato di accedere alle pene sostitutive e ciò render applicabile il nuovo regime di procedibilità.
Quanto all’applicazione delle pene sostitutive basta osservare che il legislat ha previsto un apposito regime transitorio e che, ai sensi dell’art. 95, comma 1, d n. 150/2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro i dicembre 2022 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) determina la pendenza procedimento “innanzi la Corte di cassazione” che consente al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’is sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 66 proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228; Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628). Nessun vizio della sentenza impugnata può dunque essere ipotizzato per non essere stato consentito all’imputato di chiedere l’applicazione dell’art. 20 bis cod. pen. e il motivo è inammissibile.
È conseguentemente inammissibile anche il motivo col quale si deduce la sopravvenuta procedibilità a querela del reato. Questa Corte ha già chiarito che disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazio normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regol diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli i materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono óperare retroattivamente, ma tale retroattiv incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez. n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551; e, con riferimento al d.lgs 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente essere condannato, inoltre, al pagamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consi9ligre es ensore
Il Prlid nte