Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18875 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia (BAT) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia (BAT) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia (BAT) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia (BAT) il DATA_NASCITA COGNOME, nato a Canosa di Puglia (BAT) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/6/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni del difensore di NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7/6/2022, la Corte di appello di Bari riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 18/1/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Propongono ricorso per cassazione alcuni di questi imputati, deducendo i seguenti motivi:
COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME contestano il vizio di motivazione con riguardo alla pena irrogata, che – unica questione, stante la rinuncia agli altri motivi di gravame – non sarebbe sostenuta da adeguata motivazione quanto al discostamento dai minimi edittali;
NOME lamenta l’affermazione di responsabilità quanto al furto di cui al capo D), evidenziando che i giudici del merito non avrebbero letto l’allegato 33 (prodotto con il ricorso) dal quale non emergerebbe alcuna certezza circa la presenza del ricorrente nella notte tra il 15 e 16 marzo 2013, né, comunque, circa il ruolo che lo stesso avrebbe ricoperto. Anzi, dal complesso delle intercettazioni risulterebbe che il NOME non fosse presente sul posto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME risulta manifestamente infondato.
3.1. In primo luogo, lo stesso atto denuncia una “erronea e illegittima interpretazione” delle intercettazioni in atti, delle quali, dunque, è chiesta una nuova e differente valutazione in questa sede, evidentemente non consentita al Giudice di legittimità, al pari di una diversa lettura di una annotazione di polizia giudiziaria del 18/3/2013, parimenti non ammessa.
3.2. Di seguito, il Collegio osserva che la responsabilità del ricorrente con riguardo al furto aggravato di cui al capo D) è stata confermata dalla Corte di appello con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile.
3.3. In particolare, la partecipazione ai fatti della notte tra il 15 e il 16 mar 2013 è stata accertata proprio in ragione di quanto riscontrato dalla polizia giudiziaria e descritto nel citato allegato, ossia che: a) due vetture erano partite dalla Puglia in direzione di Torgiano (Perugia), ed una delle due (TARGA_VEICOLO) era condotta proprio dal NOME, peraltro come rilevato appena due giorni prima in una precedente trasferta sempre nel medesimo territorio; b) nel
corso della notte, era stato compiuto un furto presso un capannone adibito a deposito di bevande, ed a questo aveva partecipato il ricorrente, alla guida di un muletto usato per caricare la merce su due autocarri. La sentenza, di seguito, ha richiamato con particolare attenzione numerose intercettazioni eseguite, nelle stesse ore, sull’utenza del complice NOME COGNOME (13.18; 14.49; 15.43), ed ha ricavato da queste la conferma della presenza del NOME a Torgiano e del suo concorso nel furto qui in esame; fino al punto che, quando i due si erano infine ritrovati, dopo essere tornati in Puglia con mezzi diversi, COGNOME aveva invitato il ricorrente a distruggere le schede telefoniche utilizzate per mantenere i contatti durante la trasferta.
3.4. Queste considerazioni, poste a fondamento della pronuncia di condanna, risultano poi contestate soltanto con il richiamo ad un allegato all’informativa di polizia giudiziaria (n. 33 del 18/3/2013), dal quale non risulterebbe confermato che il 15/3/2013 le due vetture fossero state condotte l’una dal ricorrente e l’altra dal cognato NOME COGNOME (quest’ultimo, infatti, sarebbe stato solo il passeggero della vettura guidata dall’altro). Ebbene, tale precisazione non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto proposta soltanto in raccordo ad una intercettazione ambientale della quale si domanda una differente e più favorevole interpretazione, non consentita alla Corte di cassazione. Analogamente, lo stesso allegato sarebbe stato mal interpretato quanto al furto nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2013, ma la censura si muove ancora lungo un profilo di puro merito che non può essere ammesso innanzi alla Corte di legittimità.
3.4. A ciò si aggiunga, peraltro, che la lettura dell’allegato offerta dal ricor non è in grado di superare quella compiuta dai Giudici del merito: l’eventuale errore commesso quanto alla presenza del COGNOME in una delle due vetture, infatti, non riverbererebbe alcun effetto quanto al giudizio di responsabilità del NOME, che – si ribadisce – era stato visto prima alla guida di una delle due macchine, quindi alla conduzione del muletto impiegato per caricare la merce rubata su un autocarro.
3.5. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato.
3.6. Ne consegue, allora, che deve essere dichiarata inammissibile anche l’eccezione di improcedibilità sollevata dal difensore del NOME in udienza – quanto alla stessa fattispecie di furto aggravato – ai sensi del d. Igs. 10 ottobre 2022, n 150, che ha reso il delitto in esame – per come contestato – procedibile a querela, che, nel caso di specie, sarebbe assente.
3.7. Questa Corte, già con numerose pronunce, ha infatti sostenuto che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore della “riforma Cartabia” non opera quale ipotesi di “aboliti° criminis”, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e
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di incidere sul cd. giudicato sostanziale (tra le altre, Sez. 4, n. 49499 de 15/11/2023, Platon, Rv. 285467; Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, COGNOME, Rv. 284176; Sez. 4, n. 2658 dell’11/1/2023, COGNOME, Rv. 284155; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542).
3.8. In particolare, trova applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili .a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, i quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551).
3.9. Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819), «che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giud dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione).
3.10. L’argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame. Consente, infatti, di escludere che il procedimento sia “pendente” in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, COGNOME, tale affermazione non è in ‘contrasto con i diritti fondamentali sul giust processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l’equità o la razionalità del processo.
3.11. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla “abolitio criminis” e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell’esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull’argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197).
3.12. Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, COGNOME, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione).
3.13. In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla “abolitio criminis” non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura pi marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto ai ricorsi – identici di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
4.1. La Corte di appello ha infatti rideterminato la pena – previo riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – con motivazione adeguata, che non merita censura.
4.2. In particolare, quanto a COGNOME e COGNOME (ai quali è stata applicata la medesima sanzione per il capo A), il discostamento dai minimi edittali, peraltro in misura tale da non arrivare ai medi, è stato implicitamente motivato con il riferimento al tempo non minimale della contestazione ed al riconoscimento della contestata recidiva che, sebbene bilanciata per equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, ha di certo inciso sulla determinazione della pena base.
4.3. Quanto a COGNOME, l’individuazione di una pena base più elevata (rispetto a quella degli altri imputati esaminati) è stata motivata in sentenza – con argomento non manifestamente illogico – in ragione del ruolo di “evidente coordinamento” svolto dal ricorrente, peraltro riscontrato in regime di arresti domiciliari per un differente procedimento e finalizzato alla verifica del buon esito delle cessioni di stupefacente compiute dai complici.
4.4. Quanto, infine, a COGNOME, condannato soltanto per il furto sub D), il Collegio osserva che se è vero che la pena base è stata individuata in misura ben
superiore al minimo ed al medio edittale (2 anni di reclusione e 450,00 euro di multa a fronte di una cornice compresa tra 6 mesi e 3 anni di reclusione e tra 154 e 516 euro di multa), è altresì evidente che tale determinazione ha tenuto conto delle complessive modalità del fatto, della particolare organizzazione che lo aveva preceduto, della trasferta compiuta dai ladri per centinaia di chilometri, dell’utilizz di numerosi mezzi, così da riscontrare una condotta illecita tutt’altro che estemporanea o improvvisata. Ancora, la sentenza ha valorizzato il significativo profitto del reato, pari a circa 80.000 euro, tale, dunque, da giustificare come congruo il trattamento sanzionatorio.
5. Tutti i ricorsi in esame, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024
Depositata in Cancelleria