Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Ripetono l’Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Quando i motivi presentati sono generici o si limitano a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, l’esito è un inevitabile ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, il cui appello alla Suprema Corte è stato respinto per manifesta infondatezza.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando due principali aspetti della sentenza impugnata. Il primo verteva su un vizio procedurale: la revoca della prova testimoniale dell’operatore che aveva analizzato la sostanza stupefacente sequestrata. Il secondo, invece, criticava l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva e ingiusta, chiedendo una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio e la concessione delle attenuanti generiche.
La Revoca della Prova Testimoniale e il ricorso inammissibile
Il ricorrente contestava la decisione del giudice di revocare l’audizione del teste tecnico. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello. La revoca era stata una diretta conseguenza della rinuncia all’esame del testimone da parte della stessa difesa. Poiché l’altra parte processuale non aveva inserito quel teste nella propria lista, il giudice non poteva che prendere atto della rinuncia e, inoltre, valutare come superflua tale testimonianza.
La superfluità derivava dalla presenza agli atti di una prova documentale ritenuta sufficiente: il rapporto di prova del laboratorio di analisi. Tale documento attestava in modo chiaro la qualità e la quantità della sostanza. La Corte ha anche specificato che non vi era alcuna prova di contaminazione della sostanza e che una quantificazione separata del principio attivo per ogni singolo involucro rinvenuto era irrilevante ai fini della decisione.
La Richiesta di Riduzione della Pena
Il secondo motivo di ricorso è stato qualificato come generico e manifestamente infondato. La richiesta di una nuova valutazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche si scontra con i limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle decisioni dei giudici dei gradi inferiori, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni. Anzitutto, i motivi proposti non facevano altro che riprodurre, in modo quasi identico, le argomentazioni già presentate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso non solleva reali questioni di legittimità, ma tenta impropriamente di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Inoltre, la decisione sulla pena era stata adeguatamente giustificata. Il giudice di merito aveva correttamente considerato la gravità del fatto, desunta dal quantitativo di stupefacente e dal numero di dosi ricavabili, nonché la personalità dell’imputato, già gravato da precedenti specifici per droga e per rapina. Tali elementi giustificavano ampiamente il trattamento sanzionatorio applicato e il diniego delle attenuanti generiche.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o di motivazione. La mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, così come le richieste generiche di una nuova valutazione nel merito, conducono a una dichiarazione di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a monito contro l’abuso dello strumento processuale.
È possibile contestare in Cassazione la revoca di un testimone a cui la propria parte aveva rinunciato?
No, la Corte ha stabilito che se una parte rinuncia al proprio testimone, e l’altra parte non lo aveva incluso nella sua lista, non può lamentarsi della conseguente revoca disposta dal giudice, specialmente se la testimonianza è ritenuta superflua alla luce di prove documentali sufficienti, come un referto di laboratorio.
Si può chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare la gravità della pena e concedere le attenuanti generiche?
No, un ricorso con tale richiesta è inammissibile se è formulato in modo generico e non evidenzia specifici vizi di logica o di violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, la pena era stata adeguatamente giustificata dalla gravità del reato e dai precedenti dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso;
Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l’altro riproducendo i motivi d’a adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d’appello), a sindacare la revoca della prova testimoniale della autrice degli accertamenti sulla qualità e quantità sostanza stupefacente sequestrata. La Corte ha precisato che la revoca era conseguita alla rinuncia della parte all’esame del proprio testimone e che, conseguentemente, l’altra parte n avendo inserito la teste nella propria lista testimoniale, non poteva che prendere atto d revoca da parte del giudice, che valutava, comunque, l’escursione della teste superflua, a luce della produzione documentale del rapporto di prova del laboratorio RAGIONE_SOCIALE. Del pari, l Corte spiega le ragioni per le quali ha ritenuto con certezza che non vi fu ness contaminazione della sostanza e che era irrilevante una quantificazione separata dell concentrazione di principio attivo per ciascuno degli involucri diversamente rinvenuti.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato risolvendosi nella denuncia dell’eccessività e ingiustizia della pena e nella richiesta di una riconsiderazione del tratt sanzionatorio, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non consentita ne giudizio di legittimità, poiché le relative statuizioni sono state adeguatamente giustific giudice di merito considerando la gravità del fatto (in ragione del quantitativo di stupefa detenuto e del numero di dosi da esso ricavabile) e la personalità dell’imputato, gravato precedenti per stupefacenti e per rapina.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere es ensore
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