Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28958 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e considerate le conclusioni e le no allegate dal difensore delle parti civili, ritenuto che il primo, quarto e quinto motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della manca concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e mancata rivalutazione dell’entità del danno risarcibile da parte dell’imputata s fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già ded in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle riart· in cui:
in riferimento al primo motivo, questa ha correttamente ritenuto le par civili costituite come persone offese dal reato (si vedano in particolare le pa 1,2 della sentenza impugnata);
in riferimento al quarto motivo di ricorso la Corte ha correttamente operat una valutazione onnicomprensiva della condotta constatando la presenza di numerosi elementi ostativi al giudizio di tenuità, quali la gravità della vicend consistente danno arrecato e la particolare dolosità della condotta (si ved particolare pag.5 della sentenza impugnata);
in riferimento al quinto motivo di ricorso la Corte ha fatto corretto uso criteri logico giuridici previsti per la determinazione del danno patrimoni risarcibile (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).
In sintesi: il collegio ritiene che le doglianze proposte siano reiterat dunque, non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di un critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza dell’elemento soggettivo per il reato cui all’art. 640 ter cod. pen., non è consentito perché tende ad ottenere inammissibile rivalutazione delle prove, senza indicare vizi logici manifesti e de della motivazione: di contro la Corte, ha esplicitato le ragioni del convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (Si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata dove la corte di merito correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattisp frode informatica);
ritenuto che il motivo dì ricorso che contesta l’eccessività della pen relativamente alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’a
62, n.4, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed all diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissar pena base rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la eserci aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella sp l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente ritenuto l pena congrua ai fatti in esame considerando, inoltre, il danno patrimonia arrecato non di esigua entità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputata deve essere, inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro seimila oltre accessor legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 28/05/2024