Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Valuta la Mancanza di Querela
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso inammissibile preclude l’esame di questioni relative alla procedibilità del reato, come la mancanza di querela, anche se questa è divenuta necessaria a seguito di una modifica legislativa. Questa decisione sottolinea l’importanza della corretta formulazione dei motivi di ricorso e chiarisce i limiti dell’intervento del giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello per reati di tentato furto aggravato in concorso e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello e la mancata declaratoria di improcedibilità per assenza di querela, divenuta necessaria per il reato di furto a seguito della cosiddetta “Riforma Cartabia” (d.lgs. 150/2022).
I Motivi del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
L’imputato ha basato la sua difesa su due argomenti principali.
La Richiesta di Rinnovazione dell’Istruttoria
Il primo motivo criticava la decisione della Corte d’Appello di non riaprire la fase probatoria. Secondo la difesa, ciò avrebbe impedito un’assoluzione per insufficienza di prove. Tuttavia, la Cassazione ha subito rilevato come questo motivo fosse una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte correttamente nel grado precedente.
La Mancanza di Querela e il ricorso inammissibile
Il secondo e più rilevante motivo si fondava sulla sopravvenuta necessità della querela per procedere per il reato di furto aggravato. La difesa sosteneva che, in assenza di tale atto, il processo avrebbe dovuto concludersi con una sentenza di improcedibilità. La questione centrale, quindi, era stabilire se questa nuova condizione di procedibilità potesse essere applicata nonostante la potenziale inammissibilità del ricorso per altri vizi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara spiegazione giuridica per la sua decisione.
In primo luogo, ha qualificato come inammissibile il primo motivo, poiché si limitava a ripetere argomentazioni già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale. I giudici hanno ricordato che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale, la cui concessione rientra nella piena discrezionalità del giudice, il quale non è tenuto a disporla se ritiene di poter decidere sulla base degli atti già acquisiti.
La parte cruciale della motivazione riguarda il secondo motivo. La Corte ha affermato un principio consolidato: l’inammissibilità del ricorso prevale sulla causa di improcedibilità sopravvenuta. In altre parole, se un ricorso è viziato in origine (ad esempio, perché generico o manifestamente infondato), il giudice non arriva nemmeno a esaminare le questioni successive, come la mancanza di querela. Questo perché il ricorso inammissibile impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale dinanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza di condanna precedente passa quindi in “giudicato sostanziale”, diventando definitiva.
La Corte ha inoltre precisato la differenza fondamentale con l’ipotesi di abolitio criminis (l’abrogazione del reato). Se una legge successiva cancella un reato dall’ordinamento, questa causa di estinzione deve essere rilevata sempre e comunque, anche in presenza di un ricorso inammissibile. La mancanza di querela, invece, è solo una condizione di procedibilità e non incide sulla natura illecita del fatto. Pertanto, non ha la forza di superare il vizio di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. Stabilisce che un appello o un ricorso per Cassazione deve essere formulato con rigore e basato su motivi validi e specifici. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’impugnazione, ma cristallizza la sentenza precedente, rendendola definitiva e precludendo la possibilità di beneficiare di eventuali modifiche normative favorevoli di natura processuale, come l’introduzione della procedibilità a querela. La decisione conferma la condanna dell’imputato e lo obbliga al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, riaffermando il principio secondo cui le porte della giustizia di legittimità si aprono solo per impugnazioni formalmente e sostanzialmente corrette.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre alcuna critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
Se una nuova legge rende un reato procedibile solo a querela, si può ottenere l’assoluzione se la querela manca, anche se il ricorso in Cassazione è inammissibile?
No. Secondo questa ordinanza, l’inammissibilità del ricorso prevale sulla causa di improcedibilità. Se il ricorso è viziato all’origine, la Corte non può esaminare la questione della mancanza di querela e la condanna diventa definitiva.
Qual è la differenza tra l’abolizione di un reato (abolitio criminis) e l’introduzione della procedibilità a querela in caso di ricorso inammissibile?
L’abolizione di un reato cancella l’illecito penale e deve essere applicata in ogni stato e grado del procedimento, anche in caso di ricorso inammissibile. L’introduzione della procedibilità a querela, invece, è una condizione processuale che non incide sulla natura del reato e, pertanto, non può essere esaminata se il ricorso è inammissibile, poiché quest’ultimo impedisce la formazione di un valido giudizio di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Siracusa per i reati di cui agli art. 110, 56, 624 625, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 61, n. 2, 385, commi 1 e 3, co pen.
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria e alla conseguente mancata assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argoment giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specif confronto. Giova invero ricordare che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 1260 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha affermato, con motivazione incensurabile, che, in considerazione delle risultanze acquisite, la rinnovazione non appariva necessaria (foglio 4 sent. imp.).
Richiamato, quanto al secondo motivo (mancanza di querela), il principio per il quale “Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilit per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicat sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176. Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma 1, n. 5, cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
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