Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione non può essere Dichiarata
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta valutazione dei motivi, che devono riguardare esclusivamente errori di diritto e non un riesame dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma preclude anche la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata dal Tribunale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione, tuttavia, non contestavano una violazione di legge o un’errata interpretazione di una norma giuridica. Al contrario, la difesa si concentrava sulla presunta scorrettezza della motivazione della sentenza, chiedendo di fatto alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, in particolare delle testimonianze raccolte durante il processo. L’obiettivo era quello di ottenere una lettura alternativa e più favorevole dei fatti, un’operazione che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il loro compito non è quello di agire come un “terzo giudice di merito”, ma di svolgere un “sindacato di legittimità”. Ciò significa che la Corte può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente, non può rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come è stato stabilito nei precedenti gradi di giudizio.
Le doglianze della ricorrente erano costituite da critiche generiche sulla valutazione delle prove e tentativi di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito. Questo tipo di argomentazioni è considerato inammissibile perché invade un campo – quello della valutazione probatoria – riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni: il Rapporto tra Inammissibilità e Prescrizione
Il punto cruciale della decisione risiede nel collegamento tra l’inammissibilità del ricorso e l’impossibilità di dichiarare la prescrizione del reato, che nel frattempo era maturata. La Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui un ricorso inammissibile (per manifesta infondatezza o altre ragioni) non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione.
Di conseguenza, se il rapporto processuale non si è validamente costituito, la Corte non ha il potere di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano sopraggiunte dopo la pronuncia della sentenza impugnata. In altre parole, la porta della giustizia di legittimità rimane chiusa e la sentenza di condanna diventa definitiva, nonostante il tempo trascorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un monito importante: la scelta di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere ponderata e basata su solidi motivi di diritto. Un ricorso fondato su critiche di merito non solo è destinato al fallimento, ma produce anche due effetti negativi:
1. Impedisce la declaratoria di prescrizione: Anche se il reato si prescrive, l’inammissibilità del ricorso rende la condanna definitiva.
2. Comporta una condanna economica: La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, in questo caso fissata a 3.000 euro.
Pertanto, è essenziale che l’assistenza legale in questa fase si concentri sull’individuazione di specifici errori di diritto, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un tentativo, sterile e controproducente, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su contestazioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove testimoniali, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, attività che non rientra nelle sue competenze.
Perché la Corte non ha potuto dichiarare la prescrizione del reato?
Secondo la giurisprudenza costante, un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte è impossibilitata a rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma della condanna, l’impossibilità di beneficiare della prescrizione e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2018 del TRIBUNALE di UDINE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 4 comma 7 della legge n. 628/61, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, sicchè è estranea al sindacato di Questa corte di legittimità la rivalutazione RAGIONE_SOCIALE testimonianze rese nel dibattimento da COGNOME, COGNOME, COGNOME ch2 la ricArrente assume essere state travisate.
RilevatoVil reato sik prescritto il 22/07/2019. Ma va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza impugnata in data 30/11/2018 (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigli
Il Presidente