Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione del Reato Non si Applica
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti di un ricorso inammissibile sulla possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. La vicenda riguarda un imputato condannato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale che, a causa di un’impugnazione formulata in modo generico, si è visto non solo respingere le sue istanze, ma anche precludere la via d’uscita della prescrizione. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
Il percorso giudiziario inizia con una sentenza di condanna del Tribunale per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per aver fornito generalità non veritiere e aver esibito un documento falso alle Forze dell’Ordine.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Questo ricorso, tuttavia, si rivelerà fatale per le sue sorti processuali.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, qualificando il suo unico motivo di ricorso come “estremamente generico”. In altre parole, l’atto di impugnazione mancava di quella specificità e di quelle argomentazioni giuridiche concrete necessarie per mettere in discussione la decisione dei giudici di merito.
Secondo la Corte, i giudici delle fasi precedenti avevano correttamente ricostruito i fatti, accertando che l’imputato aveva posto in essere una doppia condotta illecita: non solo aveva dichiarato il falso, ma aveva anche supportato la sua menzogna esibendo un documento contraffatto. La genericità del ricorso ha quindi impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni: Il Principio del Ricorso Inammissibile e i Suoi Effetti sulla Prescrizione
Il punto centrale della decisione risiede nella connessione tra l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione del reato. La difesa, probabilmente, contava sul fatto che, nel frattempo, fosse maturato il termine di prescrizione (in data 3 maggio 2023). Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 32 del 2000): la declaratoria di inammissibilità del ricorso “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione”.
Questa affermazione ha un’importanza fondamentale: se il rapporto processuale non si costituisce validamente, al giudice è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, tra cui rientra, appunto, la prescrizione. In sostanza, un’impugnazione viziata nella forma impedisce al giudice di valutare la sostanza, compresi gli eventuali eventi estintivi del reato. L’inammissibilità agisce come una barriera che cristallizza la situazione giuridica esistente, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza si conclude con una statuizione netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente sono duplici e gravose. In primo luogo, la condanna per il reato di false dichiarazioni diventa definitiva. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso offre un monito importante sulla necessità di redigere atti di impugnazione specifici e tecnicamente ineccepibili. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini di una possibile riforma della sentenza, ma può rivelarsi controproducente, impedendo l’applicazione di istituti favorevoli come la prescrizione e comportando ulteriori oneri economici.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Un ricorso inammissibile può impedire che venga dichiarata la prescrizione del reato?
Sì. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, l’inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, preclude al giudice la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, come la prescrizione, anche se già maturate.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il suo unico motivo era “estremamente generico”, cioè privo di argomentazioni giuridiche specifiche e dettagliate in grado di contestare efficacemente le ragioni della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 990 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 990 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 05/06/1957
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 5 luglio 2021 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputato, che lamenta l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto estremamente generico e, inoltre, l’imputato, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, non solo ha dichiarato generalità false, ma ha anche esibito un documento falso, dichiarandone la falsità innanzi alle Forze dell’Ordine;
che stante l’inammissibilità del ricorso non rileva l’intervenuta prescrizione del reato maturata in data 3 maggio 2023, anche considerando i giorni di sospensione verificatisi, in quanto l’inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.