Ricorso Inammissibile: Quando la Prescrizione Non Salva dalla Condanna
Nel processo penale, l’appello e il ricorso per Cassazione rappresentano strumenti fondamentali di difesa. Tuttavia, la loro efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti di legge. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione: un ricorso inammissibile non solo non porta a una revisione della condanna, ma blocca anche la possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per prescrizione. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue profonde implicazioni.
I Fatti del Caso
Due soggetti presentavano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li condannava per il reato di truffa. I motivi del ricorso lamentavano una violazione di legge riguardo all’affermazione di responsabilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente liquidato tali argomentazioni, ritenendole per un ricorrente prive di concreto interesse (in quanto già assolto per quella parte di accusa) e per l’altro meramente ripetitive e manifestamente infondate. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione logica e coerente, chiarendo che la truffa si era consumata con la ricezione del denaro e che non vi era prova di un’integrale riparazione del danno.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
Di fronte a motivi così deboli, la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non è una semplice formalità, ma un passaggio cruciale che determina la sorte del processo. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve superare un vaglio preliminare di ammissibilità. Se i motivi sono generici, ripetitivi di doglianze già respinte o palesemente privi di fondamento giuridico, il ricorso viene bloccato in partenza. In questo caso, la manifesta infondatezza ha portato a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo sulla Prescrizione
Il punto centrale e più interessante dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che legano l’inammissibilità alla prescrizione. La difesa, probabilmente, contava sul tempo trascorso per ottenere una declaratoria di estinzione del reato. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando numerose sentenze delle Sezioni Unite: un ricorso inammissibile non è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione.
Questo significa che, una volta dichiarata l’inammissibilità, è come se l’appello non fosse mai stato validamente proposto. Di conseguenza, la sentenza impugnata passa immediatamente in ‘giudicato sostanziale’, diventando definitiva. Ciò preclude al giudice la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla data della sentenza di secondo grado. In parole semplici, il ‘cronometro’ della prescrizione si ferma al momento della sentenza d’appello se il ricorso che segue è viziato da inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la strategia difensiva. Proporre un ricorso per Cassazione ‘tanto per provare’ o con argomentazioni deboli e ripetitive non è solo inutile, ma controproducente. Non solo si va incontro a una condanna per le spese e a una sanzione economica, ma si perde definitivamente la possibilità di far valere l’eventuale prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi solidi, specifici e giuridicamente fondati, poiché un atto di impugnazione viziato chiude ogni porta, rendendo la condanna definitiva e non più attaccabile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’impugnazione non viene esaminata nel merito, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Un ricorso inammissibile può impedire che il reato si estingua per prescrizione?
Sì. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate dopo la data della sentenza impugnata.
Perché in questo caso specifico i motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili?
I motivi sono stati giudicati inammissibili perché considerati manifestamente infondati, meramente ripetitivi di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, e, per uno dei ricorrenti, privi di un concreto interesse ad agire.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 116 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SASSARI il 19/02/1973 COGNOME nato a SASSARI il 15/06/1970
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordi all’affermazione di responsabilità in relazione alla truffa di cui al capo c), non appaia s per COGNOME (assolto in parte qua), da un concreto interesse e risulti altresì, per COGNOME, meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, a fronte di una motivazione congrua e priva di vizi logici giuridici della Corte territoriale, che ha escluso il tentativo, conseguito il profitto della truffa con la ricezione del denaro (con un vago cenno al risarcim quale eventuale post factum, restando non provato e non poi non dedotto che ci fosse stata un’integrale riparazione del danno) e chiarito la posizione rigida sulle circostanze generi richiamando la gravità e la reiterazione delle condotte in danno di soggetti perlopiù in disag condizioni economiche);
Considerato che, quanto al secondo motivo di ricorso, che l’inidoneità del ricors inammissibile a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rappor processuale, con conseguente formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il CoriciJiere estensore
Il Presidente