Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordi all’affermazione di responsabilità in relazione alla truffa di cui al capo c), non appaia s per COGNOME (assolto in parte qua), da un concreto interesse e risulti altresì, per COGNOME, meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato, a fronte di una motivazione congrua e priva di vizi logici giuridici della Corte territoriale, che ha escluso il tentativo, conseguito il profitto della truffa con la ricezione del denaro (con un vago cenno al risarcim quale eventuale post factum, restando non provato e non poi non dedotto che ci fosse stata un’integrale riparazione del danno) e chiarito la posizione rigida sulle circostanze generi richiamando la gravità e la reiterazione delle condotte in danno di soggetti perlopiù in disag condizioni economiche);
Considerato che, quanto al secondo motivo di ricorso, che l’inidoneità del ricors inammissibile a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rappor processuale, con conseguente formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il CoriciJiere estensore
Il Presidente