La Prescrizione si Ferma di Fronte a un Ricorso Inammissibile
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la forma e la sostanza di un’impugnazione sono cruciali. Un errore di valutazione può avere conseguenze definitive, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame evidenzia come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma possa anche precludere all’imputato la possibilità di beneficiare dell’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa matura durante il giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di cui agli artt. 610, comma 2, e 339 del codice penale, emessa dal Tribunale di Sassari. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo.
Il Ricorso in Cassazione e l’Errore di Calcolo
L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa era l’intervenuta prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il termine massimo previsto dalla legge per perseguire il reato sarebbe scaduto in una data precedente alla pronuncia della sentenza d’appello. Se accolta, questa tesi avrebbe portato all’annullamento della condanna per estinzione del reato.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente smontato questa argomentazione, qualificandola come “manifestamente infondata”. Un’attenta analisi dei termini ha infatti dimostrato che la prescrizione non era affatto maturata prima della sentenza di secondo grado, ma sarebbe scaduta solo il 29 gennaio 2024, ovvero molti mesi dopo la decisione della Corte d’Appello (datata 3 maggio 2023).
La Decisione della Cassazione: il Principio del Ricorso Inammissibile
L’errore nel calcolo dei termini è stato fatale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice questione formale, ma attiva un principio giuridico consolidato di enorme importanza, già sancito dalle Sezioni Unite della stessa Corte. Secondo tale principio, quando un ricorso è inammissibile, al giudice è preclusa la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito che la disciplina sull’inammissibilità prevale sulla norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio le cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Il ragionamento è lineare: l’art. 129 c.p.p. enuncia una regola di giudizio che presuppone un’impugnazione valida. Un ricorso manifestamente infondato, invece, è considerato un’impugnazione non valida, che non instaura un rapporto processuale idoneo a permettere alla Corte di esaminare il merito della vicenda o di rilevare fatti sopravvenuti come la prescrizione.
In sostanza, l’inammissibilità “congela” la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello. Poiché a quella data il reato non era prescritto, e poiché il ricorso non ha mai validamente portato la questione all’attenzione della Cassazione, la Corte non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: la presentazione di un ricorso per Cassazione deve essere ponderata attentamente e basata su motivi solidi e giuridicamente fondati. Un’impugnazione presentata con leggerezza o basata su palesi errori non solo è destinata al fallimento, ma può avere l’effetto paradossale di cristallizzare la condanna, impedendo all’imputato di beneficiare di cause estintive come la prescrizione. La validità dell’atto di impugnazione è il presupposto indispensabile per accedere al giudizio di legittimità e per poter far valere le proprie ragioni, comprese quelle che potrebbero sorgere nel corso del processo stesso.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando il motivo su cui si basa è palesemente privo di fondamento giuridico, come nel caso di un errato calcolo dei termini di prescrizione.
Cosa succede se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza d’appello ma prima della decisione della Cassazione?
Se il ricorso presentato in Cassazione è inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Il principio stabilisce che la disciplina dell’inammissibilità prevale, impedendo di considerare eventi successivi alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari d condanna per il delitto di cui agli artt. 610 comma 2,, 339 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrenl:e denunzia l’interve prescrizione del reato in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata solo in data 29 gennaio 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ove il ricorso pe cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. E ciò in quanto l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria risp alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell’impugnazione un autonom spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segment processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.