Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha riqualificato il fatto come bancarotta semplice, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l’omessa motivazione in merito all’eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile, poiché i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05);
Chiarito, al riguardo, che l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Latina è manifestamente infondata, dato che:
la competenza per territorio si radica presso il giudice del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999, dep. 2000, Auriemma, Rv. 216433 – 01);
la dichiarazione di fallimento non è sindacabile da parte del giudice penale (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoi, Rv. 239398);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l’omessa valutazione dell’attendibilità soggettiva dell’imputato e dei motivi di appello, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 );
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 9);
Considerato che l’ultimo motivo di ricorso, che eccepisce l’estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto:
il termine prescrizionale del reato di bancarotta semplice (reato commesso il 20 marzo 2015) sarebbe decorso il 30 giugno 2023 (dopo la pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di 283 giorni di sospensione (rinvio dal 28
gennaio 2020 al 6 novembre 2020 per adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze);
tuttavia l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024