Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alla Prescrizione
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Un ricorso inammissibile in Cassazione non è solo un’opportunità mancata per la difesa, ma può avere conseguenze definitive, come quella di bloccare la possibilità di far valere la prescrizione del reato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, offrendo spunti fondamentali sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
Il Caso in Analisi: un Appello con Motivi Generici
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. La difesa sollevava diverse questioni, tra cui la presunta violazione del diritto di difesa, l’errata valutazione del concorso nel reato, la contestazione di un’aggravante e l’eccessività della pena. Come motivo preliminare, veniva inoltre eccepita l’intervenuta prescrizione del reato.
La Valutazione della Corte e le Ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli inammissibili per diverse ragioni. In particolare, il secondo motivo è stato giudicato ripetitivo e manifestamente infondato, poiché la riqualificazione della condotta da autore materiale a concorrente morale non costituisce una trasformazione essenziale del fatto contestato, tale da ledere il diritto di difesa. Gli altri motivi, relativi al concorso, all’aggravante e alla pena, sono stati considerati totalmente generici e già adeguatamente affrontati dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e coerenti.
Il Principio Chiave: l’Effetto del Ricorso Inammissibile sulla Prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo, quello relativo alla prescrizione. La Corte ha stabilito che, data l’inammissibilità di tutti gli altri motivi che attengono al merito della decisione, anche l’eccezione di prescrizione non poteva essere presa in considerazione. Questo perché un ricorso inammissibile non è in grado di instaurare un valido rapporto processuale e, di conseguenza, non genera una fase utile del giudizio in cui la causa estintiva possa essere rilevata e dichiarata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione si fonda su un orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione. I giudici hanno chiarito che l’inammissibilità dell’impugnazione ‘cristallizza’ la decisione precedente, impedendo al giudice di legittimità di pronunciarsi su qualsiasi aspetto del merito, comprese le cause di estinzione del reato come la prescrizione. Per poter valutare la prescrizione, è necessario che il ricorso superi il vaglio preliminare di ammissibilità, aprendo così una nuova e valida fase processuale. Se i motivi sono generici, ripetitivi o manifestamente infondati, il ricorso si arresta prima, senza poter produrre alcun effetto sostanziale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza invia un messaggio chiaro: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede la massima precisione e specificità. Presentare motivi generici o non pertinenti non solo è inutile ai fini di una riforma della sentenza, ma è controproducente. Comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, e, soprattutto, preclude la possibilità di beneficiare di cause estintive come la prescrizione. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla formulazione di censure chiare, dettagliate e giuridicamente fondate, per evitare che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e si perda ogni possibilità di intervento.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Un ricorso inammissibile può impedire che venga dichiarata la prescrizione del reato?
Sì. Secondo il principio affermato dalla Corte, un ricorso inammissibile non instaura una valida fase processuale. Di conseguenza, il giudice non può prendere in considerazione ed eventualmente dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini fossero maturati.
La modifica dell’accusa da autore materiale a concorrente morale costituisce una violazione del diritto di difesa?
No. La Corte ha stabilito che tale modifica non rappresenta una trasformazione essenziale del fatto addebitato e, pertanto, non provoca una menomazione del diritto di difesa dell’imputato, poiché il nucleo storico della condotta contestata rimane invariato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuta preliminarmente l’opportuna postergazione del primo motivo, attesa la pregiudizialità degli ulteriori;
rilevato che il secondo motivo, ripetitivo e generico, è comunque manifestamente infondato alla luce del principio affermato da Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 – 01 (non ricorre mutamento della contestazione se l’imputato, cui sia stata contestata l’autoria materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, tale modificazione non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa);
considerato che il terzo, quarto e quinto motivo (rispettivamente su concorso nel reato, aggravante ed entità della pena) sono formulati in termini totalmente generici e sono comunque adeguatamente affrontati dalla Corte d’appello a pg. 5 (sul concorso) e pg. 6 (ulteriori motivi), con argomentazioni immuni da vizi logici deducibili innanzi a questa Corte;
ritenuto che, per l’inammissibilità dei motivi attinenti al merito della decisione, quello relativo alla prescrizione (il primo) non possa essere preso in considerazione in questa sede poiché il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 Salatino Rv. 273552 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.