Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello Ripetitivo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano validi motivi di diritto. In questo caso, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nel precedente grado di giudizio. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati e le conseguenze per chi impugna una decisione senza addurre nuove e pertinenti censure.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, si era visto negare dalla Corte d’Appello la possibilità di sostituire la pena detentiva con misure alternative più lievi, quali la semidetenzione o la libertà controllata. La decisione del giudice di secondo grado si fondava su una valutazione negativa circa il futuro comportamento del condannato. In particolare, la Corte territoriale aveva evidenziato che l’imputato era già alla sua quinta condanna per reati della stessa specie, un dato ritenuto sufficiente a formulare una prognosi sfavorevole e, di conseguenza, a rigettare la richiesta di benefici.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. Il motivo centrale di tale decisione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già esposto e discusso davanti alla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di legittimità o specifici vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la stessa difesa, sperando in un esito diverso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per il suo diniego. La presenza di ben cinque condanne per reati analoghi costituiva un elemento concreto e “fondato” per ritenere che l’imputato non offrisse garanzie sufficienti per un futuro rispetto delle prescrizioni legate a una misura alternativa. Il ricorso, al contrario, era generico e non si confrontava specificamente con questa solida argomentazione della sentenza di secondo grado.
I giudici di legittimità hanno quindi ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte, senza individuare vizi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, chiarisce che per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche e pertinenti contro la decisione impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi manifesti della motivazione. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia processuale inefficace e controproducente.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente. Come nel caso di specie, egli è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una semplice e letterale ripetizione dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove censure di legittimità.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato la sostituzione della pena?
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di una prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell’imputato, giustificata dalla sua quinta condanna per reati della stessa indole.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
dato avviso alle parti; dal
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia genericamente un vizio della motivazione circa il diniego della sostituzione della pena detentiva con la sennidetenzione o con la libertà controllata, si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto della esistenza di fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell’imputato (che involge necessariamente il rispetto delle prescrizioni), alla quinta condanna per reati della stessa specie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.