Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Viterbo del 15 ottobre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine ai reati rubricati ai capi 2) e 3), in quanto estinti per prescrizione, per l’effe rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di furto pluriaggravato contestato sub 1) nella misura di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: difetto di procedibilità del reato per mancanza di querela in atti; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen., oltre a difetto di motivazione, in ordine alla errata configurazione del fatto in delitto consumato anziché tentato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che, con riguardo alla seconda doglianza, trattasi di censura che, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza eccepita con l’atto di appello, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
2.1. L’inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte t on riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).
È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente