Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10681 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/03/2000
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 81, secondo comma, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222 – 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006 – 01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237014 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 – 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 – 10 sull’inesistenza di un’unica e originaria programmazione criminosa, non ravvisandosi concreti elementi da cui desumere, a fronte della significativa distanza spazio-temporale, che l’imputato avesse già deciso di ricettare ulteriori beni, dovendosi piuttosto ritenere che le modalità similari delle condotte, la parziale identità dei beni giuridici offesi e la parziale omogeneità dei reati commessi siano dimostrativi di un programma di vita delinquenziale);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
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che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 11 – 13 sull’assenza di elementi positivi da valorizzare a fronte di quelli negativi delle modalità della condotta, dell’intensità del dolo e della negativa personalità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.