Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione dice ‘No’ al Riesame dei Fatti
Comprendere i limiti di un ricorso in Cassazione è fondamentale per ogni strategia difensiva. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere le prove, ma di un controllo di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento dei fatti, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte di Appello di Milano per i reati di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.). L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, definendolo inammissibile. Il motivo è netto e ricorrente nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso non censurava vizi di legge o difetti logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si limitava a proporre una diversa lettura delle prove, cercando di ottenere un nuovo e più favorevole giudizio sui fatti.
In particolare, la Corte d’Appello aveva basato la condanna su elementi chiari e logici per identificare l’imputato, tra cui un suo ‘segno distintivo inequivoco’. Il tentativo del ricorrente di mettere in discussione questa valutazione fattuale si è scontrato con la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare il compendio probatorio, ma di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo congruo e non contraddittorio.
Le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione scatta quando l’inammissibilità è così evidente da far emergere profili di colpa nel proponente, che ha attivato inutilmente la macchina della giustizia suprema.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione è un rimedio contro gli errori di diritto (errores in iudicando o in procedendo), non contro una valutazione dei fatti che semplicemente non piace all’imputato. Quando un ricorso, sotto la veste di una presunta violazione di legge, tenta di introdurre una rivalutazione delle prove, esso esula dai poteri della Corte di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse esposto in maniera ‘congrua e logica’ gli elementi a carico dell’imputato, rendendo il tentativo di rimetterli in discussione un’iniziativa processuale sterile e colpevole.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta analisi dei possibili vizi di legittimità di una sentenza. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito è una strategia destinata al fallimento e che comporta costi significativi. La decisione riafferma la necessità di distinguere nettamente tra la contestazione dei fatti, propria dei primi due gradi di giudizio, e il controllo sulla corretta applicazione del diritto, esclusiva competenza della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza, mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è palese e denota colpa, come in questo caso, il ricorrente è condannato anche a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Qual è la differenza tra un motivo di fatto e un motivo di diritto in un ricorso?
Un motivo di fatto riguarda la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove (es. l’attendibilità di un testimone). Un motivo di diritto riguarda la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche o la logicità della motivazione della sentenza. Solo i motivi di diritto possono essere portati davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 186 C.d.S.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, si censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato inammissibile poiché non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato (che ha esposto in maniera congrua e logica gli elementi in forza dei quali si è pervenuti alla sua identificazione, fondata in particolare su un suo segno distintivo inequivo ma finisce col perorare irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa i ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente