Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. La Corte ha affrontato il caso di un individuo condannato per rapina pluri-aggravata e lesioni personali, il cui ricorso è stato respinto perché mirava a una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’Accusa di Rapina e Lesioni
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per gravi reati contro la persona e il patrimonio. La sua responsabilità era stata affermata sulla base di un’analisi del materiale probatorio raccolto durante il processo, incluse le testimonianze. Nonostante la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello.
L’Appello in Cassazione: Una Critica alla Valutazione delle Prove
Il principale motivo del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione. L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato nella valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni testimoniali. In sostanza, egli non lamentava una reale contraddittorietà o illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma proponeva una diversa interpretazione dei fatti, sperando di ottenere una ricostruzione a lui più favorevole. Questa strategia, tuttavia, si è scontrata con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e netta. I giudici hanno spiegato che il ricorso, sebbene formalmente basato su un vizio di motivazione, in realtà sollecitava un riesame del merito della vicenda. La Suprema Corte non ha il potere di “sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi”. Il suo compito non è decidere se una prova sia più o meno credibile, ma verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito riguardo all’elemento dell'”impossessamento”, fondamentale per il reato di rapina. La sentenza d’appello aveva adeguatamente dimostrato che l’imputato aveva avuto il possesso esclusivo dei beni sottratti per un tempo significativo, perfezionando così il reato.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore opportunità per discutere i fatti o l’attendibilità delle prove. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici vizi di legge o difetti logici manifesti nella sentenza, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando in via definitiva la sua responsabilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un vizio di motivazione logico o giuridico, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività che non rientra nei poteri del giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali?
Significa che la Corte Suprema non può sostituire la propria interpretazione dei fatti o delle prove (come le testimonianze) a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è limitato a controllare la correttezza dell’applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 19/03/1982
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorren i reati di rapina pluri-aggravata e lesioni personali ascritti all’odierno non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché, pur avendo esp formalmente censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazio ricorrente, in realtà, non ha lamentato un apparato argomentativo contraddit o manifestamente illogico, quanto piuttosto la valutazione asseritamente sbag del materiale probatorio, sollecitando così un differente apprezzamento d risultanze processuali (e in modo particolare delle dichiarazioni rese dai testi) per giungere ad un’alternativa ricostruzione dei fatti, non rientr poteri della Corte di cassazione sovrapporre il proprio apprezzamento d risultanze processuali a quello compiuta nei precedenti gradi;
che, a fronte di quanto accertato e ricostruito dai giudici di merit particolare riferimento all’elemento delrimpossessamento”, deve riten correttamente sussunto il contegno dell’odierno ricorrente nella fatti consumata della rapina propria (si veda, in particolare, pag. 6 della impu motivazione, ove i giudici di appello hanno sottolineato l’avvenuto pos esclusivo del bene per un tempo significativo da parte del prevenuto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.