Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle prove, senza individuare vizi di legge nella sentenza impugnata, la sua sorte è segnata: diviene un ricorso inammissibile. Questo è quanto accaduto nel caso in esame, relativo a una condanna per truffa e ricettazione.
I Fatti del Processo
L’imputato, a seguito di una condanna in primo e secondo grado per i reati di truffa e ricettazione, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di doglianza si concentravano su una presunta erronea applicazione della legge penale e su un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, sostenendo che gli elementi costitutivi dei reati non fossero stati adeguatamente provati.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati immediatamente inammissibili. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una ripetizione di quelle già esposte e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non denunciava reali errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza precedente. Al contrario, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, sostituendo l’interpretazione dei giudici di merito con la propria, a lui più favorevole. Questa richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al cosiddetto “giudizio di legittimità”.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da illogicità e pienamente coerente con le risultanze processuali. I giudici di secondo grado avevano chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato. Il tentativo del ricorrente di ottenere una “rilettura” degli elementi probatori è stato definito come “estraneo al sindacato di legittimità”. La Cassazione non può scegliere, tra le diverse possibili ricostruzioni dei fatti, quella più gradita all’imputato, ma deve solo verificare che quella adottata dal giudice di merito sia sorretta da una motivazione logica e legalmente corretta. Poiché il ricorso non si confrontava con le ragioni della sentenza impugnata per confutarne la validità giuridica, ma si limitava a riproporre una sterile contrapposizione fattuale, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un importante monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto, e non un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era aspecifico, ripetitivo di motivi già discussi in appello e si concentrava esclusivamente su una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, il che significa che controlla solo la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può entrare nel merito dei fatti o compiere una nuova valutazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9142 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed alla penale responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione e truffa è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità del prevenuto per i reati di truffa e ricettazione; il ricorrent invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Co GLYPH Estensore ente