Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare le Prove
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Questa decisione chiarisce i limiti di un ricorso alla Suprema Corte, specialmente quando si contesta la valutazione delle prove. Il caso ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, confermando la condanna per ricettazione emessa in appello.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio della motivazione riguardo alla valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare l’attendibilità delle fonti di prova e di offrire una lettura dei fatti diversa da quella dei giudici di merito.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato il motivo del ricorso e lo ha immediatamente ritenuto non consentito dalla legge. I giudici hanno spiegato che la Corte non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito, in sede di legittimità, non è quello di stabilire se le prove siano state valutate bene o male nel merito, ma solo di verificare se il ragionamento del giudice di appello sia immune da vizi logici e giuridici.
Il tentativo del ricorrente di proporre un “diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova” si scontra frontalmente con la natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non può confrontare la motivazione della sentenza impugnata con altri possibili modelli di ragionamento per saggiarne la tenuta, ma deve limitarsi a un controllo sulla coerenza e correttezza logico-giuridica della decisione.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse già respinto le medesime doglianze, fornendo una motivazione esente da vizi logici. Il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento, basandosi sugli elementi emersi durante il dibattimento e applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione.
Poiché il ricorso si limitava a riproporre una questione di fatto, mascherandola da vizio di legittimità, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile. Questa decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando una nota sentenza delle Sezioni Unite (Jakani, 2000), che ha tracciato i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre a vedere definitivamente confermata la sua condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che i motivi di ricorso devono concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, e non sulla speranza di un riesame del materiale probatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dell’attendibilità delle fonti, un’attività che non rientra nelle sue competenze. La Corte si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il ruolo di giudice di legittimità. Non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, né può verificare la tenuta della sentenza confrontandola con altri possibili ragionamenti. Il suo compito è solo controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non violi la legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44934 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio del motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto contestato, sulla base di un diverso giudizio di rilev o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimi stante la impossibilità, per la Corte di Cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo riferimento, pur sintetico, agli elementi emergenti dalla istruttoria dibattimentale e, contempo, applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabil dell’imputato e della sussistenza del reato di ricettazione (cfr., pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere est e nsore
Il Presidente