Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME, co contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell’afferma responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.’ si censurano il diniego generiche, l’eccessività della pena, il diniego dei benefici di legge e della pena lavoro di pubblica utilità, sono inammissibili per genericità e manifesta i nfondatezza;
rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici corretti argomenti giuridici (v. pag. 4-5 con riferimento alle modalità della co pericolosità della condotta di guida tenuta, alla conferma proveniente dalla se giudice di pace, all’accertato stato di alterazione alcolica dell’imputato);
considerato che anche i motivi relativi al trattamento sanzioNOMErio sono me reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e corretta motivaz risultando giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità del reato modalità del fatto e dalla guida pericolosa tenuta in stato di ebbrezza, il attenuanti generiche, e inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 2 Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 2.71243; Sez. 5, del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);
considerato che anche il diniego dei doppi benefici e della sostii:uzione della sorretti da congrua motivazione (v. pag. 4, con riferimento alla condotta tenuta a essere stato fermato e alla pervicacia dimostrata nel non ottemperare agli ordini del autorità, fondante una prognosi negativa);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore