Ricorso Inammissibile: Quando la “Biografia Penale” Blocca le Sanzioni Alternative
L’accesso a misure alternative alla detenzione, come il lavoro di pubblica utilità, non è un diritto automatico ma una possibilità subordinata alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come un passato criminale significativo possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo la porta a qualsiasi beneficio. Questo caso offre uno spaccato su come la cosiddetta “biografia penale” influenzi pesantemente il giudizio di meritevolezza del condannato.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune, veniva condannato per aver violato tale prescrizione. Nello specifico, era stato trovato in un comune limitrofo senza autorizzazione. La condanna, confermata in appello, veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione con un unico motivo: la mancata concessione di una sanzione sostitutiva, come il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva.
La Genericità del Motivo e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era meramente reiterativo di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non ha mosso una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la propria richiesta in modo generico e oppositivo.
Le Motivazioni: La “Pessima Biografia Penale” come Ostacolo Insormontabile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del profilo soggettivo del condannato. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente negato l’accesso alla misura alternativa sulla base della “pessima biografia penale” dell’imputato. Questo profilo includeva precedenti per fatti particolarmente allarmanti e, cosa ancora più rilevante, reiterate violazioni di prescrizioni inerenti a misure di prevenzione.
Tale storico ha portato i giudici di merito a formulare un giudizio negativo sulla sua affidabilità, escludendo che meritasse alcun “credito fiduciario”. Di fronte a una motivazione così solida e specifica, la Cassazione ha ritenuto che l’argomentazione difensiva, incentrata su una presunta ammissione recente all’affidamento in prova, non fosse un elemento sufficiente a scardinare la valutazione complessiva e ben argomentata della sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze severe. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, data l’assenza di elementi che potessero escludere una sua colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato, è stato condannato anche al versamento di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza, non basta riproporre le proprie richieste, ma è necessario confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni del giudice. Soprattutto, conferma che la valutazione della personalità e dei precedenti del condannato è un elemento centrale e decisivo per la concessione di benefici e misure alternative alla detenzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a ripetere una richiesta già respinta dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con le argomentazioni che avevano portato al diniego della misura alternativa.
Quale elemento è stato decisivo per negare la sanzione sostitutiva?
L’elemento decisivo è stata la “pessima biografia penale” del ricorrente. I suoi precedenti penali, considerati allarmanti e caratterizzati da violazioni di altre misure di prevenzione, hanno indotto i giudici a ritenerlo non meritevole di alcun “credito fiduciario” e, di conseguenza, a negargli il beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il 01/06/1969
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù di decreto del 1° febbraio 2011, violava la prescrizione di non allontanarsi da Rizziconi in quanto si trovava nel territorio di Gicia Tauro il 28 aprile 2012;
con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità articolando una censura meramente reiterativa di altra già disattesa dal giudice di merito;
ritenuto che:
l’assunto difensivo è generico e motivatamente smentito dalla sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa tenuto conto della «pessima biografia penale», annoverando il ricorrente precedenti per fatti particolarmente allarmanti e caratterizzati dalla violazione di prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione, con conseguente giudizio di non meritevolezza di alcun credito fiduciario;
a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone una lettura meramente oppositiva che non si confronta con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione, tenuto conto che si sostanzia nella illustrazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione delle sanzioni sostitutive e nell’allegazione di una circostanza (l’ammissione, di recente, all’affidamento in prova) non decisiva, a fronte della complessiva motivazione della sentenza impugnata;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025