Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del suo giudizio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha nuovamente tracciato i confini del proprio sindacato, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo perché non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento e la decisione in esame offre uno spunto pratico per comprenderne l’applicazione, specie in casi che coinvolgono la valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato previsto dall’articolo 496 del codice penale. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la contestazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, la difesa sosteneva che non vi fosse l’intenzionalità (dolo) richiesta dalla norma per configurare il delitto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non è una sede in cui si possono rivalutare le prove e i fatti già esaminati dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorrente, secondo la Corte, non lamentava un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma chiedeva, attraverso argomentazioni fattuali, un nuovo esame delle prove, operazione preclusa in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione: il Focus sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didattiche. La Corte spiega che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove. Deve, invece, individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come “inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove” che siano evidenti ictu oculi, cioè a colpo d’occhio. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica e coerente, senza illogicità di “macroscopica evidenza”.
Un punto cruciale toccato dalla Corte riguarda lo stato di ebbrezza. La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato che, secondo i principi generali del diritto penale, lo stato di ebbrezza alcolica volontaria o colposa non costituisce una causa di esclusione del dolo o della colpa. Anzi, le modalità del comportamento tenuto dall’imputato, così come ricostruite dai giudici di merito, deponevano chiaramente per l’intenzionalità della sua condotta. La Cassazione, quindi, ha confermato che la valutazione del giudice di merito era immune da censure, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce a chi intende impugnare una sentenza penale che il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, e non su un disaccordo rispetto all’interpretazione delle prove data dai giudici precedenti. In secondo luogo, conferma un principio consolidato in materia di imputabilità: l’ubriachezza non è, di norma, una scusante. La condotta di un soggetto, anche se alterato dall’alcol, viene valutata nel suo complesso per determinarne l’intenzionalità. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende serve da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
 
Lo stato di ebbrezza alcolica può escludere la responsabilità penale per un reato?
No, secondo quanto ribadito dalla Corte, lo stato di ebbrezza alcolica non costituisce una causa di esclusione del dolo o della colpa. Le modalità del comportamento tenuto dall’imputato vengono comunque analizzate per determinare l’intenzionalità della condotta.
Perché il ricorso presentato dall’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legge o illogicità manifeste della sentenza, mirava a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Quali caratteristiche deve avere un ricorso in Cassazione per essere ammissibile?
Per essere ammissibile, un ricorso deve basarsi su motivi specifici previsti dalla legge, come la violazione di norme o un vizio della motivazione che sia evidente e decisivo (es. illogicità manifesta o fraintendimento palese di una prova). Non può limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8782  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
 che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Melissano il 28 giugno 2020);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle pro medesime, capaci, cioè, ictu ocull di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 3 – 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha correttamente e logicamente evidenziato come, premesso che lo stato di ebbrezza alcolica non costituisce causa di esclusione del dolo o della colpa, le modalità del comportamento tenuto dall’imputato deponessero, secondo gli ordinari criteri di interpretazione dei fatti umani, per la intenzionalità della condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore