Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso alla Corte di Cassazione si trasforma in un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a reati di spaccio e detenzione illegale di armi, ribadisce che la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un custode della corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e detenzione illegale di un’arma comune da sparo, reati commessi nel luglio 2016 e unificati dal vincolo della continuazione. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena a quattro anni di reclusione e dodicimila euro di multa. Nonostante questo parziale accoglimento, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso per cassazione.
Il Ricorso per Cassazione e le Motivazioni del Ricorrente
Il nucleo del ricorso si concentrava su una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, in particolare per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale dell’arma da sparo. Il ricorrente, attraverso le sue argomentazioni, ha tentato di contrapporre la propria lettura del materiale probatorio a quella, ritenuta precisa e ragionevole, fornita dai giudici di merito. In sostanza, le sue doglianze non evidenziavano un errore di diritto, ma un disaccordo su come i fatti erano stati interpretati.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: il divieto per la Corte di Cassazione di procedere a una nuova e diversa valutazione dei fatti. Il suo compito non è quello di stabilire se le prove potevano essere interpretate diversamente, ma solo di verificare se il ragionamento del giudice di merito sia immune da vizi logici o errori di diritto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che “mere rivalutazioni del compendio probatorio”. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di sostituire l’apprezzamento dei giudici d’appello con il proprio, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La sentenza impugnata, secondo la Corte, aveva già fornito “precise e ragionevoli risposte” alle questioni sollevate, basandosi su un “apprezzamento complessivo dei convergenti elementi dimostrativi”. Non emergendo vizi di legittimità, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione ha speranze di successo solo se si concentra su vizi specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Contestare genericamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche significative per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a causa della colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente si limitavano a proporre una mera rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione del ricorso.
Qual era l’oggetto principale della contestazione del ricorrente?
Il ricorrente contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità per il reato di detenzione illegale di un’arma da sparo, sostenendo che fosse contraddittoria e manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1346 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a RIO SAN JUAN( REP. DOMINICANA) il 04/10/1990
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella di primo grado emessa a seguit di giudizio abbreviato, sono state concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche, con la conseguente riduzione – ad anni quattro ed euro dodicimila di multa – della pena irrogatagli in quanto ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostan stupefacente del tipo cocaina e di detenzione illegale di un’arma comune da sparo, unificati per continuazione, fatti commessi in Tradate il 9 luglio 2016;
RILEVATO
che il ricorrente denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di detenzione illegale dell’ar comune da sparo, in forza di doglianze in fatto che introducono mere rivalutazioni del compendio probatorio, per opporsi alle precise e ragionevoli risposte rassegnate nella sentenza (pag. 16) e, pertanto, all’apprezzamento complessivo dei convergenti elementi dimostrativi;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.