Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Intoccabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul perimetro del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di una richiesta di nuova valutazione dei fatti. Il caso, che origina da una condanna per furto aggravato, diventa l’occasione per ribadire un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha inizio con una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Gela. La sentenza veniva successivamente impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, la quale, pur confermando la responsabilità penale dell’imputata, riformava parzialmente la decisione solo per quanto riguarda l’entità della pena (trattamento sanzionatorio).
Non soddisfatta della decisione, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione che, a suo dire, si traduceva in un travisamento della prova. In sostanza, la ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi probatori per affermare la sua colpevolezza.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non era tanto la dinamica del furto, quanto i limiti del sindacato della Cassazione. La difesa ha tentato di ottenere una riconsiderazione degli elementi di fatto, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione.
Questo approccio, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici, non di stabilire se le prove potessero essere interpretate in modo diverso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dalla ricorrente miravano, in realtà, a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto storico sono di competenza esclusiva del giudice di merito. La Cassazione ha ricordato che, a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici, come quella della Corte d’Appello nel caso di specie, non è possibile mettere in discussione il convincimento del giudice. A supporto di tale principio, è stata richiamata una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), che ha cristallizzato il principio secondo cui la valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Tentare di ottenere una diversa ricostruzione fattuale attraverso il ricorso in Cassazione si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione palesemente illogici), non su disaccordi riguardo all’interpretazione delle prove. La conseguenza di un ricorso che tenta di forzare questi limiti è non solo la sua reiezione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso in esame con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
È stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non è permessa in sede di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Sulla base del provvedimento, il ruolo della Corte di Cassazione non è riesaminare i fatti di un caso. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici. È un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo specifico caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 30 maggio 2023 che, in parziale riforma in punto di trattamento sanzioNOMErio della pronunzia emessa dal Tribunale di Gela, ha per il resto confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla penale responsabilità tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( pag. 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente