Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti di ciascun grado di giudizio. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine del nostro sistema: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Se un appello si concentra esclusivamente sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, il suo esito sarà quasi certamente un ricorso inammissibile. Questo è esattamente quanto accaduto in un recente caso riguardante la responsabilità penale per l’omissione di lavori su un edificio pericolante.
La Vicenda Giudiziaria: Dalla Condanna al Ricorso
Due proprietarie di un immobile venivano condannate dal Tribunale per il reato previsto dall’articolo 677 del codice penale, ovvero per aver omesso di eseguire i lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina dell’edificio. La condanna prevedeva una pena di 500 euro di ammenda ciascuna, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Le imputate, tramite il loro difensore, proponevano appello, che veniva però convertito in ricorso per cassazione data l’inappellabilità della sentenza di primo grado. Le loro doglianze si concentravano su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse valutato erroneamente le prove che avevano portato alla loro condanna.
Il Principio di Diritto: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni delle ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo centrale risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte Suprema è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le ricorrenti, invece, chiedevano ai giudici di legittimità proprio ciò che non potevano fare: una rivalutazione delle fonti di prova e una rilettura alternativa dei fatti. Un’istanza di questo tipo è estranea al perimetro del sindacato di legittimità e, pertanto, destinata all’inammissibilità.
L’Aspecificità del Ricorso Inammissibile
Oltre al vizio di fondo, la Corte ha rilevato un ulteriore difetto: l’aspecificità del ricorso. Le imputate non si erano confrontate adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Il Ruolo delle Perizie Tecniche
La decisione del Tribunale si fondava solidamente sulle conclusioni di due consulenze tecniche (una di parte e una d’ufficio) che avevano accertato in modo inequivocabile la sussistenza di un pericolo concreto per l’incolumità delle persone che abitavano nell’immobile confinante. Il ricorso delle imputate ignorava questi punti cruciali, non offrendo alcuna critica specifica e pertinente a tali accertamenti. Questa mancanza di confronto diretto con il cuore della motivazione rende il ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile anche sotto il profilo della specificità.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha ribadito che il ricorso era “versato integralmente in fatto” e mirava a “prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità”. Ha inoltre sottolineato come il mancato confronto con le conclusioni delle perizie tecniche, che avevano evidenziato un “pericolo concreto per l’incolumità delle persone”, costituisse un vizio di “aspecificità”. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un esame nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare precisi errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza. Non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio. Tentare questa strada non solo è infruttuoso, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle sue competenze di giudice di legittimità, e perché era formulato in modo generico, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso era ‘aspecifico’?
Significa che il ricorso non affrontava in modo puntuale le argomentazioni della sentenza di primo grado. In particolare, non contestava le conclusioni basate sulle perizie tecniche che avevano accertato l’esistenza di un pericolo concreto per l’incolumità delle persone, rendendo le doglianze vaghe e non pertinenti.
Quali sono state le conseguenze per le ricorrenti della dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VERONA il 11/06/1958 NOME COGNOME NOME nato a VIGASIO il 02/05/1934
avverso la sentenza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto appello, convertito in ricorso per cassazione (attesa l’inappellabilità della sentenza), avverso la sentenza del Tribunale di Verona, che le ha condannate per il reato di cui agli artt. 110, 677 co. 3 cod. pen., alla pena di C 500 di ammenda ciascuna, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile, in favore della parte civile costituita;
considerato che il ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità delle imputate e, conseguentemente, la loro condanna al risarcimento del danno, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prov estranea al sindacato di legittimità; il ricorso peraltro non si confronta con quanto argomentato dal Giudice di merito, previ espressi richiami alle conclusioni del consulente di parte COGNOME e del perito COGNOME circa la sussistenza di un pericolo concreto per l’incolumità delle persone abitanti nell’immobile confinante (pag. 5 della sentenza), incorrendo in tal modo anche nel vizio di aspecifictà.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024